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Mod. F24 per versamento contributi Artigiani e Commercianti

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Mod. F24 per versamento contributi Artigiani e Commercianti
L'INPS ha predisposto i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti per l'anno 2015.
Tali modelli sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Com'è noto, l'Istituto, a partire dall'anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta. Tuttavia, nel Cassetto, alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24, è disponibile la riproduzione della stessa lettera che, prima del 2013, veniva spedita a mezzo posta.

E' previsto, inoltre, l'invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati (Associazioni di categoria), per i quali l'INPS è in possesso di recapito email.

Infine, si evidenzia che, attraverso il Cassetto previdenziale, è possibile presentare la dichiarazione prevista per l'adesione al regime contributivo agevolato di cui alla ex art 1, commi 76-84 L. 190/2014.

L'accesso al Cassetto è consentito avviene tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità (Associazioni di categoria).

Arriva l’assegno elettronico in gazzetta ufficiale

Pubblicato il decreto sui pagamenti con l’assegno elettronico: ora si potrà pagare con una foto.

Comincia l’era degli assegni elettronici. La gazzetta ufficiale del 6 marzo scorso [1] contiene la pubblicazione del decreto ministeriale [2] che regola la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.

In attesa del regolamento della Banca d’Italia che stabilirà le regole tecniche per l’attuazione del dm, cerchiamo di capire di cosa si tratta.

In pratica, il creditore che ha ricevuto un assegno lo continuerà a versare, come sempre ha fatto fino ad oggi, sul proprio conto, consegnandolo alla banca di cui è cliente. Tuttavia, da ora, l’istituto di credito invierà alla banca del debitore, anziché l’assegno in forma cartacea, una sua riproduzione elettronica con tutti gli estremi. Questo dovrà avvenire entro massimo il giorno successivo a quello della presentazione per l’incasso (versamento in conto).

In buona sostanza, la banca del debitore da oggi riceverà solo una immagine dell’assegno in forma elettronica e non più l’originale cartaceo.

Se l’assegno viene regolarmente pagato, perché sul conto del debitore è presente la corrispondente somma di denaro, non ci saranno altri problemi e la transazione si chiude qui.

Viceversa, se l’assegno, per qualche motivo non può essere onorato, come nel caso in cui esso sia scoperto, sarà necessario procedere al protesto che, in attuazione della nuova legge, avverrà anch’esso in via telematica. In particolare, in caso di mancato pagamento dell’assegno presentato in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in forma elettronica, telematicamente, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Banca d’Italia.

Ma chi trasformerà, da oggi in poi, gli assegni cartacei in elettronici? Certamente, non saranno i direttori delle banche o i funzionari. Verranno adoperati dei soggetti terzi, appositamente delegati dalla banca, la quale, però, dovrà anche garantire gli standard di sicurezza e rispetto della privacy. Ovviamente, dovranno essere disposte nuove autorizzazioni ministeriali per le quali la Banca d’Italia dovrà procedere alla relativa regolamentazione.

Che fine faranno gli assegni di carta?

Dovrebbero, se tutto funzionerà per come deve, restare conservati negli archivi della banca che lo riceve per l’incasso (ossia che lo negozia). 

La legge che introduce l’assegno elettronico è del 2011 [3], ma solo oggi ha trovato una definitiva attuazione.

[1] Gazz. Uff. n. 54 del 6.03.2015.

[2] Dm n. 205 del 3.10.2014.

[3] Dl 70/2011 che ha modificato il Regio Decreto n.1736 del 21 dicembre 1933.