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Ordinanza sulla sicurezza Balneare

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Ordinanza n° 30/07 in data 26 Giugno 2007 MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA

ORDINA

Art.1 - Disposizioni Generali.
1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR ( Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, durante l’orario di apertura delle stesse, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
3. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal comune ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
4. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica plurilingue ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. In tal caso le stesse amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all’immediato ripristino della stessa.
5. E’consentito, previa autorizzazione di questo Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, che i comuni costieri o più titolari di concessioni possano assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa. Per una migliore funzionalità del servizio di salvataggio l’Autorità Marittima potrà disporre modifiche alla ubicazione delle postazioni di salvataggio o prevedere più assistenti bagnanti per ogni postazione. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.

Art. 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti.
1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione.
1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.
1.3. I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa a quanto immediatamente precede, i concessionari potranno segnalare il limite in parola posizionando sulla spiaggia adeguata cartellonistica plurilingue.
1.4. Nei tratti di litorale interessati dalla presenza di scogliere, barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi ed ogni altro eventuale ostacolo, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
2. Nelle predette zone di mare, trenta minuti prima dell’apertura degli stabilimenti balneari e trenta minuti dopo la chiusura degli stessi E’ VIETATO:
2.1. il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d’acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnati dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
2.2. l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
2.3. le zone di mare prospicienti invece le coste a picco, ove non vi siano significative attività di balneazione, possono essere attraversate, ai fini dell’atterraggio, dell’ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.
2.4. E’ altresì vietato l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.
2.5. Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni (di colore rosso con banda trasversale bianca) o con analoghi segnali issati su unità navali.

Art. 3 - Zone di mare vietate alla balneazione.
1. La balneazione E’ VIETATA :
- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti, dalle strutture portuali e dalle navi ancorate in attesa di ormeggio nel circondario marittimo di Ischia
- fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili, passerelle per l’attracco di unità o punti di ormeggio a mezzo gavitelli per un raggio di metri 50;
- all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 4 - Servizio di salvataggio.
1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato durante l’orario di apertura della struttura.
I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere devono comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia le modalità con le quali viene effettuata l’attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella “scheda informativa” in allegato n° 1 alla presente ordinanza.
Il servizio di salvataggio, in ragione di un assistente ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, deve essere assicurato con assistenti muniti dei seguenti brevetti in corso di validità:
a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento
b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova;

­ Se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
­ Nel caso sia presente una piscina, il responsabile dell’impianto deve assicurare apposito servizio di salvataggio nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di comune prudenza.
­ Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.
­ In caso di totale assenza di sorveglianza (prima dell’apertura e dopo la chiusura) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e gialla.

2. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono :

­ indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio";
­ essere dotati di fischietto;
­ essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
­ vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, a questa Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante l’invio della scheda di segnalazione in allegato n° 2 alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
­ stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 3, oppure in mare sull’imbarcazione di servizio.

3. Presso ogni postazione di salvataggio – dotata di idonea piattaforma e/o torretta di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia:

­ un binocolo;
­ due salvagenti anulari o del tipo “bay-watch”, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo saldamente ancorato al terreno, lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare;
­ un paio di pinne;
­ un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO” ed il nome dello stabilimento balneare, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

4. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Autorità comunali, è strumentale all’espletamento dell’attività di salvamento e pertanto le legittime utilizzazioni non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

5. E’ data facoltà di utilizzare moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

­ apposita comunicazione alla autorità marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento contenente una dichiarazione con cui lo stesso si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua ed il numero e le caratteristiche dei mezzi utilizzati;
­ titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d’acqua;
­ presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
­ la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “SALVATAGGIO”;
­ la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l’idoneità al recupero/trasporto;
­ la moto d’acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di dispositivo di retromarcia;
­ la moto d’acqua deve essere dotata di pinne con fascia posteriore di regolazione, coltello, cima di traino con moschettoni, idoneo casco protettivo per ogni persona a bordo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino.
La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

6. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

7. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

8. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

8.1. tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, con riduttore di pressione e mascherina o, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile da 2 litri con manometro e riduttore di pressione;
8.2. una cannula di respirazione bocca a bocca;
8.3. un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
8.4. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

9. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 8 del presente articolo.

Art. 5 - Disciplina della pesca.
1. Esercizio della pesca.
1.1 L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2 E’ VIETATO nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30.
­ Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.
1.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis,128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
1.3 E’ VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
1.4 Chiunque esercita attività subacquee diversa dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

Art. 6 - Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti - (c.d. banana boat)
La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat".

Art. 7 - Corridoi di lancio.
1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
­ larghezza non inferiore a metri 10;
­ profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
­ delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
­ individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti ;
­ nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE".

2. L’installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
3. Norme specifiche di comportamento.
Ai fini della sicurezza della balneazione:
a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.

Art. 8 - Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d’acqua) e natanti similari.
Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 18 luglio 2005 n°.171 e dal DPR 9 ottobre 1997 n° 431 in materia di requisiti previsti per la conduzione dei jet-sky (scooter d'acqua e natanti similari), la navigazione di tali unità è disciplinata dall’ art. 9 punti 1 e 2, dell’ordinanza n° 31/2002 citata in premessa.

Art. 9 - Locazione e noleggio dei natanti da diporto
Fermo restando quanto previsto in materia dal D.lgs 18 luglio 2005 n°171 la disciplina della locazione e il noleggio di natanti da diporto è demandata all’Ordinanza n° 10/98 in data 20/03/1998 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Art. 10 - Disposizioni finali.
1. La presente ordinanza, unitamente all’allegato n° 3, deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 31 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 25 maggio 2002 ad eccezione dell’articolo 9, punti 1 e 2.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisce reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell’art. 673 del Codice Penale e dell’articolo 53 del D. lgs. 18 luglio 2005 n. 171.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo di questo Comando e degli Uffici Locali dipendenti, nonché agli albi dei Comuni e consultabile alla pagina “web” www.guardiacostiera.it.

Ischia, lì 26 Giugno 2007