Ischia News ed Eventi - News AICOM: Cosa si intende per pergolato, gazebo e veranda?
19
Tue, Mar
0 New Articles

News AICOM: Cosa si intende per pergolato, gazebo e veranda?

Info utili
Typography

La natura della struttura e la sua amovibilità determina il regime relativo al permesso di costruire.


Se vuoi chiudere il balcone di casa tua e intendi creare uno spazio vivibile all’esterno, fai molta attenzione ai permessi e alle regole stabilite dal Comune. Spesso, infatti, si fa molta confusione con i termini e si scambia, ad esempio, un pergolato per una veranda. Si finisce così per commettere un abuso edilizio e, oltre alla demolizione dell’opera, c’è anche la condanna penale. Questo perché, di solito, per il pergolato non c’è bisogno di permessi, mentre per le altre strutture fisse, chiuse su tutti e tre i lati, invece occorre la licenza edilizia. Allora, cosa si intende per pergolato, gazebo e veranda? È importante che tu lo sappia bene se non vuoi rischiare. E per trovare una definizione semplice e immediata puoi leggere cosa ha detto, proprio di recente, il Tar Abruzzo [1] il quale non ha fatto altro che citare ciò che, in passato, ha detto il Consiglio di Stato [2].
Vediamo allora qual è la corretta definizione di pergolato, quale quella di gazebo e di veranda e quali di queste opere, quindi, si possono realizzare sul balcone di casa senza bisogno di chiedere il famigerato e costoso permesso di costruire.

Cos’è il pergolato
Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Ha una funzione ornamentale, è realizzato in struttura leggera, in legno o in altro materiale di minimo peso; deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta. Funge da sostegno per piante rampicanti attraverso le quali realizza riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni [3].
Il pergolato, normalmente, non necessita di permessi abilitativi edilizi. Tuttavia, quando il pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie [4] e, quindi, è necessario il permesso di costruire.

Cos’è il gazebo
Dal pergolato si distingue poi il gazebo quale struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati. Realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o terrazzi.
Non configura un gazebo la realizzazione, in aderenza ad un preesistente immobile, di una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso. Ciò sia per la forma, che non è quella tipica di un gazebo, che per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, nonché in ragione della circostanza che la struttura è stata realizzata in aderenza ad un preesistente immobile [5].
Il gazebo, quando stabile e non realizzato per scopi provvisori, richiede sempre il permesso di costruire, salvo si tratti di struttura leggera, facilmente amovibile, non ancorata stabilmente al suolo.

Cos’è la veranda
La veranda è stata definita “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
La veranda, realizzabile sui balconi, terrazzi attici o giardini, è caratterizzata anche da superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita, quindi, del permesso di costruire [6].
Non configura una veranda la realizzazione, in aderenza ad un preesistente immobile, di una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso. Una veranda, infatti, ai sensi dell’intesa sottoscritta tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è realizzabile unicamente su balconi, terrazzi, attici o giardini, ed è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma, e necessitando, quindi, del permesso di costruire [7].

Cos’è la pergotenda
La “pergotenda” è una struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto ed è destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), al fine di soddisfare, quindi, esigenze non precarie. Ciò nonostante, le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo [8].

Differenza tra pergolato e veranda
Attenzione quando il regolamento comunale consente di autorizzare il pergolato e non vere e proprie verande: il primo, infatti, è un manufatto che ha soltanto natura ornamentale, realizzato con strutture leggere di sostegno a piante rampicanti che danno ombra e riparo; le seconde, invece, sono chiuse da tutti i lati da superfici vetrate e incrementano, dunque, la volumetria dell’edificio. Ecco perché è dovere nel secondo caso chiedere il permesso di costruire, cosa che invece non è obbligatorio nel primo.
In ogni caso, il permesso di costruire ex post non potrebbe essere concesso perché la veranda, anche se fatta in legno come un pergolato, è chiusa ai lati da infissi e risulta coperta: non rientra allora dunque nella nozione assentibile di “pergola”, che è costituita da leggere strutture verticali portanti, in legno o metallo, ed è aperta su tutti i lati.

note
[1] Tar Abruzzo, sent. n. 233/19.
[2] Cons. Stato sent. n. 306/2017.
[3] Cons. St. sent. n. 5409/2011.
[4] In senso conforme v. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4711, in www.giustizia-amministrativa.it; Id., 27 aprile 2015 n. 2134, ivi. Maggiormente stringenti i parametri indicati da altra giurisprudenza, ove si afferma che affinché si possa configurare un mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume è necessario non solo che il pergolato sia aperto su almeno tre lati, ma altresì che l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 21 giugno 2016 n. 612, in www.giustizia-amministrativa.it). Per la distinzione tra pergolato e tettoia, per la quale è invece necessario il rilascio di un titolo abilitativo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 29 ottobre 2013 n. 9228, in Foro amm.-T.A.R., 2013, 10, 3076.
[5] I giudici specificano che “Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”. La giurisprudenza ha altresì specificato che un gazebo di ridotte dimensioni, avente carattere palesemente pertinenziale, non deve essere soggetto al rispetto della disciplina in materia di distanze, né al permesso di costruire: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11 gennaio 2016 n. 7, in www.giustizia-amministrativa.it.
[6] Sulla necessità del permesso di costruire in caso di trasformazione di un balcone in veranda, mediante chiusura su tutti i lati a mezzo di installazione di pannelli di vetro, v. Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2013 n. 1483; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 novembre 2013 n. 9385, in Foro amm.-T.A.R., 2013, 11, 3383; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 1 ottobre 2012 n. 1743, ivi, 2012, 10, 3288.
[7] In particolare, ai sensi della citata intesa, la veranda è stata definita “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”. Sulla necessità del permesso di costruire in caso di trasformazione di un balcone in veranda, mediante chiusura su tutti i lati a mezzo di installazione di pannelli di vetro, v. Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2013 n. 1483; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 novembre 2013 n. 9385, in Foro amm.-T.A.R., 2013, 11, 3383; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 1 ottobre 2012 n. 1743, ivi, 2012, 10, 3288.
[8] In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777, in questa Rivista, 2014, I, 664. I giudici sottolineano come, ai sensi del t.u. edilizia, siano soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, il che non si configura a fronte di una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. “L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”. Contra T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 gennaio 2015 n. 177, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si afferma che “Non può considerarsi come struttura temporanea non soggetta a titolo edilizio una pergotenda che abbia una consistenza ben più rilevante di una mera tenda alterando il prospetto e la sagoma dell’edificio —, che risulti ancorata stabilmente al suolo essendo di conseguenza non qualificabile alla stregua di una facile rimuovibilità e sia funzionale ad una fruizione tutt’altro che temporanea dello spazio esterno (che, nel caso di specie, è destinato ai tavoli per i clienti dell’attività di affittacamere in svolgimento nell’immobile)”.