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Furto al supermercato: giurisprudenza e ultime sentenze

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Tra tentativo e reato consumato: anche se il ladro viene scoperto oltre le casse può essere furto tentato.


Prendere un oggetto dallo scaffale del supermercato e metterlo nel carrello è certamente un gesto lecito. Metterlo in tasca, invece, non lo è più. Seppure, in entrambi i casi, c’è un impossessamento di un bene altrui, solo l’occultamento è indice di un tentativo di furto. Quindi, se anche il colpevole non oltrepassa le casse, può essere ugualmente fermato dal personale di vigilanza e querelato per «tentato furto». Ma è solo quando il responsabile riesce a superare le barriere elettroniche antitaccheggio poste in prossimità delle casse che si consuma il reato di furto consumato. Non importa il fatto che venga successivamente fermato da poliziotti all’uscita del centro commerciale.
Questi, in sintesi, sono i principi forniti dalla giurisprudenza e dalle ultime sentenze in tema di furto al supermercato. Invero, la Cassazione ha riscontrato diversi orientamenti contrastanti circa la possibilità di qualificare come furto consumato o tentato la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato e avvenuta sotto il controllo degli addetti alla sicurezza, allorquando l’autore, ancora in possesso della merce sottratta, si fermi dopo il superamento della barriera delle casse.
Chiaramente la differenza tra furto tentato e furto consumato ha implicazioni pratiche sul trattamento sanzionatorio, più grave nel secondo caso.
Discorso che vale per il delitto di furto ma anche per quello di rapina, delitti differenziati tramite l’utilizzo o meno della violenza o della minaccia per l’impossessamento della cosa altrui. Qui di seguito riporteremo le pronunce più importanti.

Sorpreso subito dopo le casse: è rapina tentata
Un individuo sottrae della merce all’interno del supermercato e, al suonare dei dispositivi antitaccheggio oltre le barriere delle casse, viene bloccato dagli addetti alla sicurezza. Secondo la Cassazione [1], a fronte dell’intervento difensivo del personale, la condotta criminosa resta allo stadio del tentativo poiché l’agente non ha conseguito, neppure per un attimo, «l‘autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva».
L’orientamento oramai prevalente è quello secondo cui «la concomitante osservazione», del personale addetto del supermercato, dell’attività criminosa e la correlata e immanente possibilità di intervento del personale suddetto, impediscono la consumazione del reato poiché l’agente «non ha conseguito l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», refurtiva non ancora esterna alla «sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo».
«Il monitoraggio nella attualità dell’azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce [ad esempio le telecamere di controllo], e il conseguente intervento difensivo (…) impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo».

Il furto è consumato se la merce è stata portata oltre la barriera delle casse
Viceversa, il furto in un supermercato rientra nel furto consumato se il ladro riesce a nascondere la merce e portarla oltre la barriera casse. Non importa – come chiarito anche in questo caso dalla Cassazione [3] – che il colpevole venga fermato, all’uscita del supermercato, da carabinieri in borghese.
Nel caso di specie, due uomini avevano provato a portar via senza pagare tre bottiglie di alcolici dagli scaffali di un supermercato. Il colpo sembrava andato a buon fine, essendo i ladri riusciti ad uscire dalla struttura commerciale con la refurtiva e ad arrivare all’automobile lasciata nel parcheggio, ma l’arrivo di due carabinieri in borghese li ha colti di sorpresa. I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento dei due uomini, così li hanno fermati e hanno effettuato un controllo attraverso i video delle telecamere di sorveglianza del supermercato. Le immagini non hanno lasciato dubbi: inequivocabile la condotta tenuta dai ladri, che hanno prelevato tre bottiglie di alcolici, portandole fuori dal ‘punto vendita’ senza pagare il prezzo previsto.
Consequenziali l’arresto, l’accusa di furto, il processo e, infine, la condanna, sia in tribunale che in Corte d’Appello.
Il fatto che l’azione furtiva sia stata scoperta solo grazie all’intervento di due carabinieri in borghese e che il titolare dell’esercizio commerciale avesse perso il possesso della merce e l’abbia riottenuta ad opera della polizia giudiziaria ha fatto sì che si potesse parlare di furto consumato e non solo tentato.

Casse automatiche e self scanning
Scatta invece il più grave furto aggravato dal mezzo fraudolento quando il colpevole si dirige alle casse automatiche e passa sotto lo scanner solo alcuni prodotti e non altri. Tale comportamento risponde ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di furto con frode [4].
L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento «va esclusa nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un supermercato», non essendo ravvisabile né insidiosità, né astuzia, né scaltrezza. Anzi, tale condotta si concreta in un «banale ed ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene».
Il punto, però, è che nel caso di specie la modalità di furto è diversa. L’aver pagato solo la merce di minor valore aveva concreto uno «stratagemma per eludere il controllo circa l’omesso pagamento della merce di maggior valore». Questa condotta ha un carattere di insidiosità e scaltrezza che ben giustificano la configurazione di un’aggravante.

Se il colpevole viene fermato dalla vigilanza interna prima di superare le casse
Con una sentenza dell’anno scorso [5] la Cassazione ha ribadito che rientra nel reato di furto tentato il comportamento di chi si impossessa di oggetti tratti dagli scaffali del supermercato e, invece di riporli nel carrello, li occulta nel cappotto, all’interno dello zaino o nelle tasche. Quindi se il personale interno di vigilanza o la polizia riesce a intercettare il furto prima del superamento delle casse non si realizza il delitto consumato.

Stato di necessità e assoluzione
La Cassazione [6] ha infine escluso che lo stato di necessità, determinato dalla fame, possa essere una causa di giustificazione per il ladro. Nessuna assoluzione quindi. I giudici del ‘Palazzaccio’ spiegano che per parlare di «stato di necessità», e quindi di giustificazione per il furto provato, non è sufficiente il fatto che «i beni sottratti siano di natura alimentare», anche perché, aggiungono, si tratta di «merce dal valore non infimo». Impossibile, infine, anche solo ipotizzare la necessità dell’uomo di «provvedere a un grave ed urgente bisogno», così da catalogarne la condotta come «furto lieve»: su questo punto, difatti, è necessaria la prova che «il bisogno non possa essere soddisfatto con mezzi leciti».