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Divieto di sbarco per l'isola d'Ischia, valido per l'anno 2010

Informazioni turistiche
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Divieto di sbarco per l'isola d'Ischia, valido da aprile 2010 ad ottobre 2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 3 novembre 2009, n 264, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 3 febbraio 2010, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 9 febbraio 2010, n. 15 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Forio in data 5 febbraio 2010, n. 27, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 19 febbraio 2010, n. 28, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 12 novembre 2009, n. 114, con la quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la nota n. 63 del 29 settembre 2009 e la nota di sollecito n. 7666 del 28 gennaio 2010, con le quali si richiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle Isole di Ischia e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0013930 del 25 febbraio 2010, con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli
nell'Isola di Ischia;
Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola
stessa»;
Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1 Divieto

Dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2 Divieto


Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 3 Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per  occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo
le necessita';  
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

Art. 4 Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.

Art. 5 Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'Isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di
permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6 Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 marzo 2010 Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 127.