Divieto di sbarco per l'isola d'Ischia, emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 73 del 26/03/2012.
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia a partire dal 28 marzo 2013 fino al 30 settembre 2013.
DECRETO 15 marzo 2013
Limitazione all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Ischia.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modifi cato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
- Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Considerato che, ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
- Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Ischia in data 1° marzo 2013, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
- Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 18 gennaio 2013, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
- Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 25 gennaio 2013, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
- Vista la delibera della Giunta municipale del comune di Forio in data 9 gennaio 2013, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
- Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Barano d’Ischia in data 15 gennaio 2013, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affi tto, o 7 giorni in un albergo del comune di Barano d’Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
- Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 24 gennaio 2013, n. 8, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affi tto, o 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
- Viste le note congiunte dei sindaci dell’Isola di Ischia, trasmesse dal comune di Ischia con note n. 9s/s e 10s/s del 1° marzo 2013;
- Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di sollecito n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si richiedeva all’azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l’emissione del parere di competenza;
- Vista la nota della prefettura di Napoli protocollo n. 17044 del 12 marzo 2013, con la quale si esprime il parere favorevole all’emissione del decreto in questione;
- Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999, che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell’isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell’isola stessa»;
- Vista l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000, che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d’Ischia, in favore di una deroga per gli affi ttuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;
- Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301, del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Divieto
Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della
popolazione stabile dell’Isola.
Art. 2. Divieto
Nel medesimo periodo, il divieto di cui all’art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania, eccetto autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 26 t, adibiti al trasporto esclusivo di generi alimentari, carburanti e bus turistici.
Art. 3. Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fi ere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
d) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
e) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;
f) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
g) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certifi cazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
h) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
i) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del dipartimento provinciale dell’ARPAC;
m) veicoli appartenenti a persone residenti nell’Isola di Procida che devono recarsi sull’Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale «A. Rizzoli», munite di certifi cazione del medico di base o dell’Amministrazione della struttura ospedaliera.
Art. 4. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643, così come previsto 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.
Art. 5. Autorizzazioni in deroga
Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola.
Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 6. Vigilanza
Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 15 marzo 2013
Il Vice ministro: CIACCIA
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 145