Come cambiano le detrazioni dal 1° gennaio 2020, quali spese si possono esporre nella dichiarazione dei redditi.
Le detrazioni fiscali delle quali si può usufruire nell’anno 2020 sono molto numerose: non è stata infatti realizzata la riforma della tassazione, con la flat tax ed il riordino di deduzioni e detrazioni. Restano, dunque, le detrazioni attualmente operative, alcune di esse, però, riformulate dalla legge di Bilancio 2020.
Ma che cosa sono le detrazioni? Si tratta di importi che diminuiscono l’Irpef lorda, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche: a differenza delle deduzioni, che diminuiscono il reddito da tassare, le detrazioni diminuiscono direttamente le tasse.
Chi ha diritto alle detrazioni? La possibilità di abbassare le imposte attraverso le detrazioni dipende dal tipo di reddito prodotto (detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo), dai familiari fiscalmente a carico (detrazioni per coniuge, figli, altri familiari a carico) e per le spese sostenute.
Non tutte le spese sostenute nell’anno sono detraibili; inoltre, le detrazioni sono applicabili in misura differente e con tetti massimi di costo, a seconda della tipologia della spesa sostenuta.
Vediamo allora che cosa si può scaricare nel 2020: spese sanitarie, scolastiche, universitarie, canone di affitto, spese di ristrutturazione.
Per il 2020, in particolare, sono state previste alcune novità che riguardano le detrazioni fiscali: ad eccezione della detrazione spettante per le spese sanitarie, le altre detrazioni sono ridotte progressivamente per chi possiede redditi superiori a 120mila euro, sino ad azzerarsi alla soglia di 240mila euro. È stato inoltre introdotto il bonus facciate, per la sistemazione dell’esterno degli edifici.
Tutte le spese che danno luogo a una detrazione nella dichiarazione dei redditi, poi, devono essere effettuate solo con mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici, bancomat e carte di credito: le detrazioni si ritroveranno direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate. Ma procediamo con ordine
Detrazioni 2020 per spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica
Per spese sanitarie, proprie e dei familiari a carico, è possibile beneficiare di una detrazione del 19%, ma con una franchigia di 129,11 euro: vuol dire che, su 250 euro di costi, bisogna prima sottrarre 129,11 euro, poi si può sottrarre dall’imposta il 19% della differenza, cioè il 19% di 120,89 euro In buona sostanza, con 250 euro di spesa si tolgono 22,97 euro dalle tasse.
Le detrazioni per spese sanitarie, nello specifico, sono riconosciute per le seguenti spese:
• acquisto di farmaci (si deve possedere lo scontrino parlante, con la dicitura farmaco ed il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico);
• visite mediche generiche e specialistiche e per le terapie;
• analisi ed esami di laboratorio;
• ticket sanitari;
• cure dentistiche o odontoiatriche;
• acquisto di dispositivi medici (come protesi, occhiali, lenti a contatto…);
• assistenza infermieristica e riabilitativa;
• interventi chirurgici.
È possibile detrarre anche le spese sostenute per un proprio familiare fiscalmente a carico. Ricordiamo che un familiare risulta fiscalmente a carico quando il suo reddito annuo non supera i 2840,41 euro; se si tratta di un figlio fino a 24 anni, questo limite è alzato a 4mila euro a partire dall’anno d’imposta 2019.
Detrazioni 2020 per spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica dei disabili
È possibile beneficiare di detrazioni anche per le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica a favore dei disabili: per la precisione, le spese sanitarie per i disabili (visite mediche specialistiche, acquisto di mezzi di ausilio) sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, mentre le spese mediche e di assistenza specifica (assistenza di infermieri, Oss, educatori, riabilitazione) non danno luogo a una detrazione, ma a una deduzione (il costo non abbassa dunque l’imposta, ma si sottrae per intero dal reddito imponibile).
Sono detraibili al 19% come spese sanitarie per i disabili:
• le spese mediche specialistiche sostenute per il disabile;
• l’acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione;
• l’acquisto di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici.
Le spese possono essere detratte sia dal soggetto portatore di handicap, che dai familiari che lo hanno a carico.
I disabili che possono fruire dei benefici fiscali sono:
• le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dell’handicap (anche non grave) dall’apposita commissione medica Asl (gli invalidi di guerra ed equiparati si considerano portatori di handicap grave);
• le persone che sono state ritenute invalide da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra; per gli invalidi civili, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa tipologia di invalidità si considera comunque accertata se la riduzione della capacità lavorativa è pari al 100% o se è stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
Detrazione 2020 per spese di assistenza per i non autosufficienti
Nel 2020 sarà ancora operativa anche la possibilità di detrarre le spese di assistenza per i non autosufficienti, cioè i costi sostenuti per l’assistenza (badanti, casa di cura, cooperativa di servizi). La detrazione è pari al 19% dei costi, sino a 2.100 euro l’anno, se il reddito non supera 40mila euro.
La detrazione spetta anche relativamente ai costi sostenuti per familiari a carico.
Detrazione 2020 per spese scolastiche
Per quanto riguarda le spese scolastiche, per il 2020 sono detraibili al 19% i seguenti costi, sostenuti per sé o per i propri figli:
• iscrizione e frequenza dell’asilo nido, sino a un massimo di 632 euro annui;
• iscrizione e frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, sino a un massimo di 800 euro;
• iscrizione e frequenza di master, università, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, senza alcun limite massimo; se la scuola è privata, però, il massimo detraibile è pari alle tasse pagate per la corrispondente università pubblica; se l’istituto si trova all’estero, le spese detraibili non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Nei costi detraibili sono compresi:
• la mensa;
• i servizi di dopo-scuola e gli altri servizi scolastici integrativi;
• l’assicurazione della scuola;
• le spese per le gite scolastiche;
• il contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici e per il servizio di trasporto scolastico.
Detrazione 2020 bonus facciate
Per l’anno 2020 sarà possibile fruire del bonus facciate: si tratta di una detrazione del 90% sulle spese documentate e sostenute nel 2020 per il recupero ed il restauro delle facciate degli edifici. È possibile detrarre anche semplici lavori di tinteggiatura, e non sono applicati tetti massimi di spesa.
La detrazione potrebbe essere rimodulata sino all’approvazione della legge di Bilancio 2020.
Detrazione 2020 bonus ristrutturazione
Confermato, per il 2020, anche il bonus ristrutturazione: si tratta di una detrazione del 50%, da ripartire in 10 anni, delle spese sostenute per ristrutturare l’abitazione, sino a un tetto massimo di 96mila euro.
Detrazione 2020 bonus verde
Confermato per il 2020 anche il bonus verde: l’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 36% delle spese documentate per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, sino a un tetto massimo di 5mila euro. In pratica, l’incentivo è previsto per la piantumazione o la sistemazione di giardini, terrazzi, balconi e cortili, anche condominiali.
Detrazione 2020 ecobonus
L’ecobonus, o bonus per il miglioramento dell’efficienza energetica, è un’agevolazione che consiste nella detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti per migliorare le prestazioni energetiche di un immobile; la detrazione ha tetti massimi differenti a seconda della tipologia d’intervento, ed è più elevata per gli interventi sulle parti condominiali.
Detrazione 2020 bonus mobili
Confermato per il 2020 il bonus mobili. Quest’agevolazione, detta anche bonus arredi, consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) i costi sostenuti per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici (classe almeno pari alla A+, per i forni basta la classe A), in occasione della ristrutturazione dell’abitazione.
Le spese per l’acquisto, nel dettaglio, sono detraibili al 50%, entro un limite massimo di spesa di 10mila euro, da ripartire in 10 rate di pari importo
Detrazione 2020 sisma bonus
Confermata anche la detrazione fiscale, detta sisma bonus, per le spese sostenute per gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità): la detrazione, del 70%, elevabile sino all’85% in specifiche ipotesi, riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021; deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Resta fermo l’attuale limite massimo di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
L’agevolazione, dal 2017 al 2021, è estesa anche agli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti).
Detrazione 2020 dei contributi previdenziali per i familiari a carico
Normalmente, i contributi previdenziali, versati per sé o per i familiari a carico, danno luogo a una deduzione, non a una detrazione.
Quando, però, i contributi sono pagati per il riscatto degli anni laurea, a favore di familiari che non hanno mai lavorato e non sono iscritti né all’Inps né ad altre forme obbligatorie di previdenza, non è possibile usufruire della deduzione fiscale. I contributi versati possono comunque essere detratti dall’Irpef nella misura del 19%.
Detrazione 2020 per assicurazione sulla vita
Le polizze sulla vita sono detraibili al 19%:
• entro 530 euro annui, se l’assicurazione copre il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, oppure il rischio infortuni (per le sole polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000);
• entro 1.291,14 euro annui, se l’assicurazione copre il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Detrazione 2020 sugli interessi del mutuo
Gli interessi del mutuo per l’acquisto della prima casa e delle pertinenze (cantina, garage) godono di una detrazione pari al 19%, sino a un limite di 4mila euro annui.
Detrazione 2020 per le spese per lo sport dei figli
Per l’iscrizione dei figli dai 5 ai 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti, la detrazione è pari al 19% su un limite massimo di 210 euro annui.
Detrazioni 2020 pagamento canone d’affitto
Per gli inquilini che hanno stipulato un contratto a canone libero, le detrazioni annue ammontano a:
• 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro;
• 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 euro e 30987,41.
Per gli inquilini che hanno stipulato un contratto a canone concordato, le detrazioni ammontano a:
• 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro;
• 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 euro e 30987,41.
Gli inquilini che hanno un’età compresa tra 20 e 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione relativo all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), spetta per primi tre anni una detrazione di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
L’inquilino lavoratore dipendente che, per motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in un’altra regione o in un comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, può usufruire di una specifica detrazione sull’affitto, per un massimo di 3 anni, che ammonta a:
• 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15493,71 euro;
• 495,80 euro, se il reddito complessivo è fino a 30987,41 euro.
Se l’inquilino è uno studente universitario fuori sede, ha diritto a una detrazione Irpef lorda del 19%, da calcolare sul canone d’affitto.
La detrazione spetta:
• se l’università si trova in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e appartiene a una provincia diversa;
• se l’affitto è pagato dallo studente o il contratto è intestato a lui;
• se l’affitto è pagato dai genitori o il contratto è a loro intestato.
La detrazione non spetta:
• per il subaffitto;
• per gli studenti che frequentano master, corsi di specializzazione o istituti tecnici superiori.
Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.633 euro annui: questo vuol dire che è possibile sottrarre dalle tasse un massimo di 500,27 euro.
Il tetto massimo, però, vale per ciascuno studente.
Quali sono le altre spese detraibili o deducibili nella dichiarazione dei redditi?
Tra gli altri costi che si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi ci sono:
• le spese veterinarie
• le spese sostenute per i disabili (non solo spese mediche e sanitarie, ma anche per l’acquisto di veicoli ed ausili, per l’adattamento dell’abitazione…);
• le donazioni a favore delle istituzioni religiose;
• il credito d’imposta per negoziazione assistita e mediazione;
• le liberalità a favore di università ed enti di ricerca;
• le donazioni a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni di mutuo soccorso ed ex Ong;
• le donazioni di immobili vincolati;
• le liberalità a favore delle associazioni sportive;
• le erogazioni a favore di attività culturali, artistiche e di spettacolo.