Il Decreto del Commissario ad Acta n. 50 del 27/9/2010 stabilisce nuove misure di partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza termale.
Dal 01.10.2010 e fino al 31.12.2011 per le prestazioni di assistenza termale, gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota aggiuntiva fissa sulla ricetta pari ad € 10,00, anche se ciò dovesse comportare il superamento dell'importo massimo previsto dalle misure di compartecipazione vigenti.
I pazienti esenti secondo la normativa vigente sono tenuti al pagamento della quota fissa
di € 5 a ricetta. Da tale quota fissa sono escluse le seguenti categorie:
Codice E (Condizioni Economiche)
- Subcodice 02 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31euro,incrementato fino a 11 .362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- Subcodice 03 Titolari di assegno (e x pensione) sociale e loro familiari a carico (Art. 8 comma 16 legge 537 193 e S.MEI)
- Subcodice 04 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31euro, incrementati fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- Subcodice 05 Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000.
Le nuove misure di compartecipazione si applicano a tutte le prestazioni non ancora erogate alla data del 1.10.2010, comprese le prestazioni prenotate in data anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/10/2010.
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