Si informa che la Legge n. 214/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina di registrazione e notifica dei dati dei clienti alloggiati in albergo.
Il nuovo testo dell’articolo 109 del TULPS, a seguito delle modifiche introdotte, è il seguente:
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattrore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Rispetto alla precedente versione:
- viene eliminato l’obbligo di compilare e far sottoscrivere ai clienti la scheda di polizia;
- la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate deve essere effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, e non più con la consegna delle schede cartacee;
- la comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dei clienti direttamente alle questure, e non più alle autorità locali di pubblica sicurezza.
Il nuovo articolo 109 prevede, infine, che le modalità per la comunicazione alle questure viene stabilita con Decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Garante per la privacy.
Nelle more dell’emanazione di tale Decreto, le aziende che ancora non utilizzano il collegamento telematico, devono attivarsi richiedendo alle Questure competenti sul territorio l’accesso al servizio, o concordando l’invio dei dati tramite fax.
Sul sito della Polizia di Stato https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ è pubblicato l’elenco delle Province in cui il servizio è già attivo, nonché le modalità per richiedere le credenziali di accesso al servizio.