Ischia News ed Eventi - Filo Diretto n.7 - Commercio ed Edilizia - Modulistica SUAP/SUE unificata e standardizzata per avvio di attività produttive ed edilizia

Filo Diretto n.7 - Commercio ed Edilizia - Modulistica SUAP/SUE unificata e standardizzata per avvio di attività produttive ed edilizia

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Il 4 maggio u.s. la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali "concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze" (cfr.: Atto n. 46/CU allegato).


All'accordo sono allegati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (allegato 1) e in materia di attività edilizia (allegato 2), oltre alle istruzioni operative sull'utilizzo della modulistica. I moduli dovranno essere adottati da Regioni e Comuni e resi disponibili per l'utilizzo da parte di cittadini e imprese.

Si tratta del risultato di un'attività avviata già da alcuni anni. L'azione 5.1 dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il primo dicembre 2014, ha previsto la standardizzazione e semplificazione della modulistica per l'avvio dell'attività d'impresa, mentre l'azione 4.1 ha previsto la sostituzione degli oltre 8000 moduli utilizzati a livello nazionale per la presentazione delle pratiche edilizie con un unico modulo.

A sua volta l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 90/2014 ha previsto la conclusione di accordi o intese tra Governo, Regioni ed Enti locali "per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive".

La disposizione ha specificato, inoltre, che i moduli devono essere posti in uso entro i termini fissati dagli stessi accordi o intese, ma che "i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini".
A ottobre del 2015 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato una prima fase di confronto con le Regioni e le associazioni imprenditoriali, compresa Confcommercio, sui contenuti dei moduli relativi alle attività di impresa.
Tale lavoro è poi ripreso a gennaio del 2017, con una serie di riunioni nel corso delle quali la Confederazione ha fornito il proprio contributo suggerendo numerose integrazioni e proposte di modifica.

I moduli relativi alle attività commerciali e assimilate, sono basati sull'elenco di attività di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 222/2016 (cd. "SCIA 2"). In questa prima fase, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha scelto di concentrare il lavoro di predisposizione dei moduli sulle attività più ricorrenti per i SUAP. Di conseguenza i moduli approvati riguardano la segnalazione certificata di inizio attività per:
- esercizi di vicinato;
- medie e grandi struttura di vendita;
- vendita in spacci interni;
- vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche;
- vendita per corrispondenza, tv, e-commerce;
- vendita presso il domicilio dei consumatori;
- bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate);
- bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
- bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- attività di acconciatore e/o estetista.

Fanno inoltre parte i moduli per:
- il subingresso in attività;
- la cessazione o sospensione temporanea di attività; nonché:
- il modulo per la notifica sanitaria, che riguarda tutti gli operatori del settore alimentare;
- una scheda anagrafica comune a tutti i moduli.

L'articolo 1, comma 2, dell'accordo, stabilisce che le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017 i contenuti informativi dei moduli in relazione alle specifiche normative regionali. Alcune voci o sezioni dei moduli, infatti, come quelle relative ai dati catastali o alle merci ingombranti, sono contrassegnate da un asterisco, ad indicare che si tratta di informazioni da declinare in base alla legislazione regionale, ove presente. Pur essendo pensati in un'ottica nazionale, infatti, i moduli riconoscono, come previsto dalle disposizioni, l'esistenza di molteplici differenze tra le normative regionali.

L'articolo stabilisce inoltre che, in ogni caso, i Comuni devono adeguare la modulistica in uso entro e non oltre il 30 giugno 2017.
Rimane salva la possibilità, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 222/2016, che le Regioni e gli Enti locali prevedano livelli ulteriori di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza.

Per le altre attività previste dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 saranno predisposti ulteriori moduli unificati e standardizzati che saranno oggetto di futuri accordi.

Nelle istruzioni operative che precedono i moduli si chiarisce, in particolare, che, dopo l'adozione della modulistica semplificata, non potranno più essere richiesti a cittadini e imprese:
- certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede, ma solo gli elementi necessari per acquisirli o effettuare i relativi controlli;
- dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative e non dalla legge, come ad esempio il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva;
- la presentazione di autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari. Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla SCIA unica o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata e sarà direttamente il SUAP a svolgere l'attività necessaria.

Le amministrazioni comunali, inoltre, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale, entro il 30 giugno 2017, i moduli adottati con l'accordo ed eventualmente adattati dalle Regioni entro il 20 giugno 2017. Tale obbligo si potrà considerare assolto anche mediante semplice rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata.

Per i dati che devono essere specificati localmente (come la misura e le modalità di pagamento degli oneri), o per le attività per le quali ancora non sono stati adottati i moduli nazionali, le amministrazioni devono comunque pubblicare l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

Le istruzioni chiariscono, infine, che è comunque vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale, o documenti o informazioni già in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni. In particolare, le richieste di integrazione documentale devono essere limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali.

La modulistica edilizia contiene, oltre alle istruzioni operative specifiche, i moduli per:
- CILA;
- SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati);
- Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
- Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e CIL);
- Comunicazione di fine lavori;
- SCIA per l'agibilità.

Osservatorio sulle partite Iva – Dati febbraio 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) ha diffuso i dati di febbraio 2017 dell'Osservatorio sulle partite Iva. In particolare, nel mese di febbraio 2017 sono state aperte 49.412 partite Iva e, in confronto al corrispondente mese dell'anno precedente, si è registrata una diminuzione del 4,8%.
1. Distribuzione per natura giuridica.
La distribuzione per natura giuridica evidenzia che il 70% delle nuove partite Iva è stato aperto dalle persone fisiche, il 24% dalle società di capitali e il 5,1% dalle società di persone; la quota dei "non residenti" e "altre forme giuridiche" è pari allo 0,8%. Rispetto al mese di febbraio 2016 si osserva una flessione di avviamenti per le società di persone (-14,5%) e per le persone fisiche (-5,7%) mentre risultano stabili gli avviamenti di società di capitali (-0,1%).
1. Ripartizione territoriale.
Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 43% delle nuove partite Iva è localizzato al Nord, il 22,2% al Centro e il 34,5% al Sud ed Isole. Il confronto con lo stesso mese dello scorso anno segnala significativi incrementi di avviamenti in Basilicata (+52,8%) concentrati nel settore dell'agricoltura e presumibilmente legati ai bandi regionali PSR 2014-2020 della UE. Aumenti più contenuti si registrano in Calabria (+4%) e Sardegna (+1%); tutte le altre Regioni presentano diminuzioni, in particolare le Marche (-13,1%), la Provincia autonoma di Bolzano (-11,4%) e l'Abruzzo (-10,9%).
1. Classificazione per settore produttivo.
In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite Iva (20,6% del totale), seguito dalle attività professionali (16,4%) e dall'agricoltura (10,9%). Rispetto al mese di febbraio dello scorso anno, tra i settori principali si registra un incremento delle nuove aperture nel comparto della sanità (+7,4%), delle attività professionali (+7%) e dell'istruzione (+5,1%), mentre il commercio (-15,4%), alloggio e ristorazione (-9,4%) e i servizi alle imprese (-8,1%) registrano i cali di avviamenti più vistosi.
1. Dati relativi alle partite Iva delle persone fisiche.
Tra le persone fisiche la ripartizione per genere mostra un lieve aumento della quota femminile (che rappresenta il 37,5% del totale delle aperture di febbraio). Il 48,4% degli avviamenti è riferito a giovani fino a 35 anni e il 33,1% a soggetti di età compresa nella fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente mese del 2016, la distribuzione per classi di età evidenzia un complessivo decremento di aperture, con l'eccezione della classe "fino a 35 anni" che rimane sostanzialmente stabile (- 0,1%). Il 15,6% degli avvianti risulta nato all'estero.

1. Regime forfetario.

Nello scorso mese di febbraio 18.490 soggetti, pari al 37,4% del totale delle nuove aperture, hanno aderito al regime fiscale cosiddetto forfetario, con un aumento dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva. Disponibile il software gratuito per la trasmissione dei dati – Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017

Con il Comunicato stampa del 10 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili on-line i nuovi servizi che permettono, ai contribuenti e agli intermediari, di comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento.

Il software in parola permette la generazione dei file conformi alle "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione" e alle istruzioni contenute nel "Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", allegati al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 (al riguardo, si rinvia alla nostra nota informativa n.109 del 28 marzo 2017).
Il software in parola è disponibile sul sito web dell'Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software di compilazione e, infine, accedendo alla pagina "Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA".

L'Amministrazione finanziaria ricorda che, ai file contenenti le comunicazioni, va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, che potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme "Desktop Telematico" ed "Entratel Multifile".

Tramite il servizio web "Fatture e Corrispettivi", disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, e il servizio in cooperazione applicativa (web services) è possibile trasmettere:
- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente, contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente.

Infine, i soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere, attraverso lo stesso canale, una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento "Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3" disponibile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf.
Ad ogni buon conto, accedendo al sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, e seguendo il percorso Home - Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi, sono disponibili le istruzioni e l'assistenza per contribuenti e intermediari.

Gestione prodotti fitosanitari con imballaggio ed etichettatura DPD (Direttiva 1999/45/CE) giacenti presso rivenditori ed utilizzatori - Nota Ministero della Salute 8 maggio n. 0018898

La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute, lo scorso 8 maggio, ha predisposto la nota n. 0018898 per fornire alcune indicazioni in merito alla gestione di eventuali giacenze di prodotti fitosanitari etichettati ed imballati secondo la precedente normativa (direttiva 1999/45/CE (DPD)) giacenti presso i rivenditori al dettaglio e gli utilizzatori professionali.

Sul tema si ricorda che il Regolamento 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha modificato ed abrogato le direttive 67/548/CEE (sostanze pericolose (DSP)) e 1999/45/CE (preparati pericolosi (DPP)), modificato il regolamento (CE) n. 1907/2006 e, di recente, è stato a sua volta oggetto di modifica da parte Regolamenti n. 2016/918 e n. 2017/542. Il CLP fornisce gli strumenti per determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa. I fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle (compresi i formulatori) o i distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) devono assicurare che ogni sostanza o miscela, prima dell'immissione sul mercato, sia correttamente etichettata ed imballata (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CLP).

prodotto volte alla mitigazione dei rischi conseguente alla manipolazione dei prodotti.
Il Ministero della Salute precisa, infine, che:
- i distributori /rivenditori che detengono presso i propri punti vendita e depositi prodotti non imballati in conformità del regolamento comunitario CLP a partire dal 1 giugno p.v. "non potranno più venderli, metterli a disposizione a terzi neanche a titolo gratuito". Potranno alternativamente o restituire il prodotto al titolare dell'autorizzazione affinchè quest'ultimo provveda alla rietichettatura o al reimballaggio dei prodotti o, procedere a smaltire i prodotti non conformi;
- l'utilizzatore di prodotti fitosanitari dal 1 giugno p.v. potrà, invece, continuare ad utilizzare le confezioni acquistate in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino anche se etichettate ed imballate in difformità al CLP, purchè i prodotti risultino prodotti in data antecedente al 31 maggio 2015 ed l'utilizzatore sia in possesso della nuova scheda di sicurezza aggiornata (SDS) redatta in conformità al Regolamento 2015/830 ed avente riferimenti di pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisiche ed ecologiche unicamente conformi al Regolamento CLP.
Si ricorda che la disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele è particolarmente punitiva (D.Lgs. n. 186 del 27 ottobre 2011).
Il decreto, entrato in vigore il 30 novembre 2011, introduce infatti una serie di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi e divieti contenuti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008; le sanzioni variano da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 90.000 euro. E' fatto salvo il caso della violazione del divieto di eseguire prove sugli esseri umani che è punito con la sanzione penale dell'arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, dell'ammenda da 40.000 a 150.000 euro, salvo, ovviamente, che il fatto non costituisca più grave reato.
Di seguito a mero titolo esemplificativo alcune delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo a carico di tutti gli operatori delle filiera, dai fabbricanti ai distributori:
- Chiunque fornisce al pubblico una sostanza senza riportare il consiglio di prudenza per lo smaltimento dello stesso è soggetto (art. 28, par. 3) alla sanzione amministrativa da €3.000 a 18.000;
- Chiunque fornisca al pubblico sostanze o miscele pericolose  senza imballaggio senza ottemperare all'obbligo di accompagnandole con le informazioni prescritte per l'etichetta (art. 29, par. 3) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 5.000 a 30.000;
- Chiunque violi le prescrizioni in materia di etichettatura posizionamento, colorazione e leggibilità dell'etichetta e dei pittogrammi (art. 31, par. 1-4 e art. 32) è soggetto alla sanzione amministrativa da €5.000 a 30.000;
- Chiunque violi le disposizioni sull'etichettatura degli imballaggi esterni e dei colli art. 33, par. 2  è soggetto alla sanzione amministrativa da € 5.000 a 30.000;
- Chiunque ponga in vendita al pubblico prodotti che non rispetti le indicazioni prescritte per gli imballaggi o utilizzi imballaggi attirino la curiosità dei bambini (art. 35, par. 1 e 2)  è soggetto alla sanzione amministrativa da €10.000 a 60.000.

IVA - Sistema dell'inversione contabile ("reverse charge") - Chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11 maggio 2017

Con la Circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 - concernente disposizioni sulla revisione del sistema sanzionatorio – che ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni IVA.
In particolare, la nuova disciplina ha esteso la sanzione ridotta, già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA (nella misura dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da euro 250 a euro 2.000 laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito), anche alle medesime violazioni relative ad operazioni soggette all'inversione contabile.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al primo gennaio 2016.

Si illustrano, di seguito, gli aspetti principali esaminati dall'Amministrazione finanziaria.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile.

L'Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che la nuova disciplina, novellando il comma 9-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 471 del 1997 e introducendo, nel medesimo articolo, tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3), ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni dell'istituto in parola.

In particolare, la nuova disciplina distingue l'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile, ma l'imposta è stata assolta in via ordinaria (comma 9- bis.1), e l'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata ad imposta in via ordinaria ma l'imposta è stata assolta in reverse charge (comma 9-bis.2), prevedendo, in tali casi, un trattamento sanzionatorio più lieve, rispetto alla precedente disciplina, nella misura fissa da 250 euro a 10.000 euro.

Il nuovo comma 9-bis.3 disciplina, invece, le ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta o inesistenti, disponendo la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini IVA e prevedendo la sanzione compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo nei casi di operazioni inesistenti.

3. Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis).

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, nella disposizione dettata dal comma 9-bis, trovano collocazione le fattispecie che non sono distintamente disciplinate dalle disposizioni dettate dai nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui l'operazione deve essere assoggettata al sistema dell'inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti connessi.
La fattispecie prevista dalla norma in esame riguarda le violazioni commesse dal committente o cessionario sia nell'ipotesi in cui debba essere emessa autofattura (ad esempio, per l'acquisto di beni territorialmente rilevante nello Stato da fornitori extraUe), sia quando è prevista l'integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore (ad esempio, per acquisto di rottami da un fornitore nazionale o fornitore Ue).

A tale riguardo, la nuova disciplina prevede, per tale tipo di violazione del cessionario o committente, una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 20.000 euro, purché l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile non "occulti" l'operazione, che risulta comunque dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi (per es. dal libro giornale o, per coloro che tengono la contabilità semplificata, dal registro degli acquisti).

Se, al contrario, l'operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.

Per quanto concerne l'individuazione dell'imponibile di riferimento, cui commisurare la sanzione, l'Agenzia ricorda che sono valide le indicazioni già fornite con la propria risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, ove è stato chiarito che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale, considerato che, in tale sede, il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da assolvere.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, la sanzione compresa tra il 5 ed il 10 per cento deve essere commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove, invece, l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che, se l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta anche un'infedele dichiarazione oppure un'indebita detrazione IVA da parte del soggetto passivo d'imposta, ossia da parte del cessionario o committente, trovano applicazione anche le ordinarie sanzioni per dichiarazione infedele e per illegittima detrazione dell'IVA.

Pertanto, la disposizione dettata dal comma 9-bis disciplina gli adempimenti che il cessionario o committente deve assolvere per evitare l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie sopra richiamate, quando il cedente o prestatore non abbia adempiuto agli obblighi di fatturazione di una operazione soggetta a reverse charge.

In particolare, il cessionario o committente incorre nella violazione di omessa regolarizzazione di un'operazione soggetta a reverse charge, quando il cedente o prestatore non abbia emesso (o comunque inviato al cessionario o committente) il documento fiscale entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o abbia inviato una fattura irregolare e il cessionario o committente non abbia informato l'Ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo, entro lo stesso periodo, all'emissione di fattura, o alla sua regolarizzazione, nonché all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Infine, l'Agenzia evidenzia che la sanzione amministrativa dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati - già prevista per le violazioni commesse dal cedente o prestatore nazionale relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non imponibili, esenti o non soggette ad IVA - si applica ora anche alle violazioni commesse dal cedente o prestatore in relazione alle operazioni soggette all'inversione contabile.

4. Errata applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1).

Il comma 9-bis.1 disciplina la specifica ipotesi di "irregolare assolvimento del tributo", che si verifica quando l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile ma, per errore, è stata oggetto di applicazione dell'imposta in via ordinaria.
È il caso, ad esempio, del cedente o prestatore che, pur in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, ha erroneamente emesso fattura con IVA registrandola ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972.

La disposizione in commento prevede che se - in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile - l'imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse charge), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, di cui al citato art. 23, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è, comunque, fatto salvo il diritto alla detrazione.

Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d'imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro e, del pagamento di tale sanzione, è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore.

In particolare, quando si realizza tale violazione, la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore e non per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore.
Infine, come previsto dalla norma, il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale, nella misura compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta, se l'applicazione dell'IVA in modo ordinario, anziché con l'inversione contabile, è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del cessionario o committente.

5. Errata applicazione dell'imposta con il sistema dell'inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis.2). Il comma 9-bis.2 disciplina l'ipotesi inversa di "irregolare assolvimento del tributo" prevista dal comma 9-bis.1.

Si tratta, infatti, del caso in cui l'IVA doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata, in modo irregolare, assolta con il meccanismo dell'inversione contabile dal cessionario o committente.

In tale ipotesi, il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inversione contabile, mentre il cedente o prestatore - seppur debitore dell'imposta - non è obbligato all'assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro e, anche in tal caso, del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente.

Come nell'ipotesi precedente, la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.

Diversamente, laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza IVA, o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa prevista dalla norma in commento.
In tal caso, infatti, il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista dall'art. 6, comma 1, per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (sanzione compresa nella misura tra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio), mentre il cessionario o committente, è punibile con la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8 del medesimo decreto, per la mancata regolarizzazione dell'operazione (sanzione pari al cento per cento dell'imposta con un minimo di 250 euro).

La disposizione in esame, inoltre, prevede espressamente l'inapplicabilità della sanzione in misura fissa, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di cui al citato comma 1, nei casi in cui la condotta sia determinata da un intento di evasione o di frode per il quale vi sia prova di consapevolezza da parte del cedente o prestatore.

L'Agenzia delle entrate, al riguardo, evidenzia che l'ambito applicativo della disciplina è applicabile solo al caso di irregolare assolvimento dell'imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile.

6. Errata applicazione del sistema dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3).
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, la disposizione dettata dal comma 9-bis.3, prevede una peculiare disciplina per l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta, come nel caso, ad esempio, in cui il cessionario o committente, che riceve una prestazione di servizi o una cessione di beni da un soggetto non residente, ritenga per errore l'operazione rilevante ai fini IVA in Italia e assolva l'imposta mediante l'inversione contabile, quando invece l'operazione era non soggetta ad IVA.

In tale caso, secondo quanto indicato dall'Amministrazione, l'organo accertatore è tenuto ad elidere sia il debito erroneamente computato dal committente nelle liquidazioni periodiche, che la conseguente detrazione operata da quest'ultimo.

Resta fermo il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, o mediante la procedura del cosiddetto "rimborso anomalo".
La disciplina prevista dal comma 9-bis.3, inoltre, si applica anche alle operazioni inesistenti assolte con il meccanismo dell'inversione contabile.

L'agenzia evidenzia, in particolare, che il legislatore, modificando la previgente disciplina, ha introdotto regole specifiche, applicabili quando la violazione riguarda l'applicazione del regime di inversione contabile, per operazioni di cui al primo periodo del comma 9-bis, ma che sono inesistenti.

A tale riguardo, viene evidenziato come, da un lato, il legislatore ha modificato la disposizione dettata dall'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, circoscrivendone la sua portata al solo regime ordinario, mediante la sostituzione del riferimento soggettivo, che ora non è più a "chiunque" ma al "cedente o prestatore"; dall'altro, ha introdotto, nel comma in esame, una procedura dedicata a delineare il trattamento della violazione anche da un punto di vista sanzionatorio, prevedendo che, in sede di accertamento, venga espunto sia il debito che il credito computato nelle liquidazioni dell'imposta, eliminando così gli effetti dell'operazione contabilizzata.
La medesima norma, tuttavia, prevede una specifica sanzione nel caso di operazioni inesistenti, di misura compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Resta salvo, anche in tale ipotesi, il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta, mediante l'emissione di una nota di variazione, o mediante la procedura del "rimborso anomalo" e la facoltà, nel caso abbia ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare la violazione.

Regime contributivo agevolato e indennità di maternità: chiarimenti

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti necessari per il diritto alla prestazione di maternità nel caso di  lavoratrici autonome che abbiano beneficiato del regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 190/2014 e per le quali, conseguentemente all'adesione a tale regime, opera necessariamente  la riduzione del numero dei mesi di contribuzione da accreditare, rispetto al regime ordinario.
Al riguardo,  l'istituto fa rilevare che, anche in presenza del predetto regime contributivo agevolato,  il contributo di maternità, pari ad euro 7,44 annui, è comunque dovuto in misura intera.

Di conseguenza, poiché, in via generale, la concessione della prestazione di maternità è subordinata alla sussistenza della piena regolarità contributiva, in presenza di quest'ultima -comprensiva del citato contributo di maternità- la predetta prestazione è riconosciuta anche nel regime contributivo agevolato, non rilevando, a tal fine,  il fatto che i versamenti contributivi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) effettuati in tale regime non risultino sufficienti alla copertura di tutte le mensilità.

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2017

Come noto, l'art. 1, comma 636, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), prevede che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, in possesso dell'Agenzia delle Entrate, relativi ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, alle deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta riferibili al contribuente, siano messi a disposizione del medesimo contribuente e della Guardia di Finanza.

In attuazione della citata norma, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2017, sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:
- redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria ovvero, per opzione, al regime alternativo della cedolare secca sugli affitti;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assegni periodici;
- redditi di partecipazione, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
- redditi diversi;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
- redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive.
Al fine di consentire al contribuente una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento in esame viene, quindi, disposto che l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC), una comunicazione contenente:
- i dati presenti in anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
- l'importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi dell'assistenza dei Centri di Assistenza Multicanale e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione.
E' altresì, possibile trasmettere la documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.

In caso di errori od omissioni, i contribuenti possono effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute mediante l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, che sarà graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.