L’approvazione, alla unanimità, da parte del Consiglio Regionale della legge di iniziativa popolare sul solare è stato un evento epocale per la Campania. Occorre ora attivare il percorso per attuarne i contenuti ed estendere ulteriormente il grandissimo consenso e la forte partecipazione già avutasi.
Ill.me Autorità,
l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Legge di Iniziativa Popolare sulla Cultura e Diffusione della Energia Solare in Campania, come abbiamo già entusiasticamente, ma anche correttamente affermato, è un fatto di importanza epocale perché avvia un percorso di cambiamento radicale di un modello energetico e di sviluppo per un tempo illimitato e che si renderà sempre più necessario ed urgente per il progressivo esaurirsi delle fonti fossili e per l’inquinamento ed il Clima.
D’altra parte il “Solare” è un terreno di eccezionale, fondamentale, rilevanza in ogni campo a partire dall’attività produttiva e dal lavoro, costituendo l’incontestabile riferimento di una crescita di qualità vera del Paese e della Società. E’ evidente che la “appropriazione del solare”, nei suoi molteplici aspetti, dal know-how alla ricerca, dalla produzione alla commercializzazione, sta diventando e diverrà sempre più di fortissimo interesse delle istituzioni e dei soggetti economici, produttivi, sociali e culturali territoriali. E’ perciò sicuramente di importanza centrale attivarsi oggi per essere sotto ogni aspetto protagonista del processi di affermazione di quella che abbiamo definita civiltà del Sole.
La legge che è stata approvata consente alla regione Campania, alle sue Città, alle sue Università, ai suoi Centri di Ricerca, alla sua economia e attività produttiva, al tessuto sociale associativo, educativo e culturale di divenire il riferimento nazionale ed internazionale; è di fondamentale importanza perciò sia promuoverne le finalità sia, pur nel difficile quadro economico in cui versa la regione, attivare quante più risorse possibile – sia comunitarie che ordinarie - sin dal prossimo bilancio, come è stato anche evidenziato nella importante discussione della legge in Consiglio regionale.
Come nostro contributo Vi inviamo perciò alcune considerazioni sulla importanza del finanziamento dei singoli articoli a partire dal n°6, essendo i precedenti relativi a finalità ed obbiettivi; anche tale nostro contributo nasce da profonda riflessione tra le forze sociali, della Università e della Ricerca, economiche e produttive che naturalmente come da Statuto regionale, non avremmo potuto inserire come norma finanziaria in una legge di iniziativa popolare.
Con i più cordiali saluti
Per il Comitato Promotore
umberto amato;
Articolo 6 : Nuovi insediamenti e nuove costruzioni
Per tutti i nuovi insediamenti e le nuove costruzioni, civili e produttive per uso pubblico o privato, va indicata l’autosufficienza energetica da fonte solare a partire dal gennaio 2014.
Il finanziamento di tale articolo è necessario per contributi alla realizzazione degli impianti finalizzati all’autosufficienza energetica; l’entità è rapportata alla quantità degli insediamenti; per gli impianti produttivi tali finanziamenti vanno visti anche nell’ottica della crescita come incentivi per il lavoro e la produzione: l’importo globale (visto anche sul piano della realizzazione materiale), compresi anche gli insediamenti civili, costituiscono una quota di mercato di rilevante interesse per gli operatori economici del settore;
Articolo 7 : Edifici di pubblico servizio
Tutti gli edifici adibiti a pubblico servizio devono avere autosufficienza energetica da fonte solare entro il 2015; deroghe particolari vanno date esclusivamente ad edifici impossibilitati a realizzarla tecnicamente o per valori ambientali e storico-culturali, che costituiscono invece vincoli superabili solo con parere obbligatori della rispettiva soprintendenza.
Il finanziamento di tale articolo è di fondamentale importanza per la disponibilità di risorsa da parte del soggetto pubblico “titolare” dell’edificio pubblico per poter realizzare quanto previsto dall’art.7; naturalmente vale quanto prima detto per l’articolo 6 per la ricaduta economica e produttiva.
Articolo 8 : Incentivazioni
1- La Regione Campania - entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge - effettua un censimento delle aree demaniali di sua pertinenza, idonee sia alla realizzazione d’impianti solari di produzione elettrica o combustibile, quale idrogeno, di piccola, media e grande potenza (fino a 50MW), sia per impianti di produzione di singoli componenti o parti o intera filiera delle centrali solari o impianti fotovoltaici o termici, solari. La Regione dà, in concessione gratuita, tali aree a Comuni o ad Operatori pubblici o privati, che utilizzano tali aree per gli usi di cui al precedente comma;
A parte la copertura di spesa per il censimento delle aree demaniali idonee e disponibili e la concessione gratuita di tali aree, il Finanziamento di tale articolo è decisivo sia sul piano della produzione di energia da fonte solare sia sul piano dell’attività produttiva connessa: il campo e la tipologia di produzione proposto è ad ampio raggio ed è relativo sia al fotovoltaico nelle evoluzioni della ricerca di tecnologie e pannelli a rendimenti molto più alti degli attuali (il raddoppio del rendimento significa il dimezzamento della superficie dei pannelli) sia rispetto alla capacità di captazione dell’insieme delle radiazioni luminose e termiche (importanti studi sono in atto che porterebbero efficienza globale a valori altissimi), sia rispetto alla produzione del combustibile H2 che è una delle possibili vie per superare il limite della disponibilità solare solo nelle ore di luce, sia rispetto ad impianti di potenza ad irraggiamento o termodinamici (progetto Rubbia) già realizzati in Spagna e in USA e che costituiscono l’altra via per il superamento del limite della disponibilità del solare nelle ore di luce. Il Solare, come detto, oggi è tutto una sfida, una concorrenza per il l’acquisizione di tecnologie e per la produzione; la incentivazione per operatori produttivi ed economici è di fondamentale importanza per il lavoro e la produzione.
Articolo 9 : Mobilità ad energia solare
La regione Campania promuove intese con le industrie automobilistiche e di trasporto per la riconversione ad elettrico della loro produzione, con un corrispondente piano di produzione di energia elettrica o idrogeno da energia solare.
La Regione Campania, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di realizzazione di “stazioni elettriche di servizio” per auto elettriche, sia per le città sia per le autostrade e le strade di grande percorrenza, mediante apposite convenzioni con ANAS e Società Autostradali, con definizione delle caratteristiche tecniche delle suddette stazioni.
Il finanziamento di questo articolo attiva una intesa- conflittualità con l’industria automobilistica (esempio Fiat Pomigliano) , proponendo un percorso di riconversione ad elettrico della produzione anche nel campo della ricerca di autoproduzione da solare del veicolo; le stazioni elettriche di servizio costituiscono l’essenza di un sistema con veicoli elettrici consentendo la “sostituzione” dell’accumulo elettrico. La Campania si pone fortemente all’avanguardia con la proposizione di tale sistema di stazioni di servizio.
Articolo 10 : Ricerca
La Regione Campania stipula convenzioni con tutte le Università ed i Centri di Ricerca della Campania disponibili per progetti di ricerca sull’Energia Solare, per ogni suo aspetto e realizzazione, per le tecnologie di nuovi materiali e prodotti e per i contenuti di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
Il finanziamento di questo articolo propone le Università ed i Centri di Ricerca della Campania, già oggi significativamente protagonisti del settore, quali fondamentali riferimenti nazionali ed internazionali di ricerca nella produzione diretta dell’energia e nelle tecnologie connesse, anche in rapporto all’attivazione sinergica con altre fonti e soggetti economici pubblici e privati;
Articolo 11 . Piani Energetici Solari Comunali Tutti i Comuni della Campania si dotano - entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge - dei “Piani Energetici Solari”, di seguito denominati PESC. I PESC definiscono gli obbiettivi di copertura di fabbisogno energetico da fonte solare che vengono fissati dai singoli Comuni e che non devono essere inferiori agli obbiettivi di cui al precedente articolo 2. Nei PESC vengono definiti i possibili diversi tipi di solarizzazione delle singole aree del proprio territorio in armonia con la piena tutela dei valori architettonici, archeologici, storico e culturali a mezzo del parere vincolante delle Soprintendenze. Nei PESC, anche con variante ai vigenti piani regolatori, sono individuate le aree necessarie per impianti solari di potenza necessaria e sufficiente all’intera copertura del fabbisogno energetico del territorio del singolo comune. I Comuni, in forma singola o associati, curano secondo le modalità delle leggi nazionali vigenti, la distribuzione dell’energia elettrica prodotta da fonte solare e dell’eventuale acqua calda del teleriscaldamento e dei sevizi igienico sanitari. Il costo all’utente del kWh e dell’acqua calda è ottenuto esclusivamente sulla base delle voci: costo ammortamento impianti (per anni non inferiori a 25); costo gestione, costo manutenzione, E’ fatto divieto di correlare tale costo ad altre fonti dov’è presente il costo combustibile, che è nullo per gli impianti ad energia solare.
Il finanziamento di tale articolo finalizzato a contributi da dare ai comuni per i PESC è di fondamentale importanza per far partire – forse per la prima volta in Italia - realmente una programmazione territoriale solare, ponendosi gli obbiettivi dell’articolo ed allo stesso tempo riportando sul piano della tutela ambientale un percorso di corretta disciplina urbanistica della realizzazione del solare, anche, quando possibile soprattutto, nella filosofia dell’uso plurimo della superficie del territorio, destinando a funzioni diverse i suoi diversi livelli fino a quello superiore destinato a produzione di energia intesa; ovvero quando possibile produzione di energia da fonte solare a consumo suolo zero.
Articolo 12 : Rete elettrica solare
Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Campania detta le norme tecniche e gestionali della Rete Elettrica Solare (RES) a media e bassa tensione (non superiore a 60kV) di collegamento e scambio tra i diversi comuni adiacenti, necessaria per garantire la perfetta continuità della disponibilità dell’energia.
Il finanziamento di tale articolo è naturalmente strettamente connesso all’art. precedente ed alla realizzazione dei PESC; di significativo interesse, anche per la sperimentazione tecnica e gestionale che diventerà fra qualche decennio essenziale, è la realizzazione in particolari territori già copribili esclusivamente con il solare nella sua complessiva accezione.;
Articolo 13 : Biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania approva un piano organico di relazioni e scambi scientifici, tecnici, culturali, commerciali, di investimento, con le altre regioni italiane e con altri Paesi, sulla cultura e la diffusione dell’Energia Solare. La Regione Campania istituisce la “Biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo”, conferenza permanente sullo sviluppo della ricerca, della tecnologia e della diffusione dell’energia solare e della tutela del territorio in uno alla Biodiversità naturale, storico, culturale nei Paesi del Mediterraneo.
La Biennale del Sole e della Biodiversità è la concretizzazione dell’ambiziosissima scelta politico istituzionale di fare della Campania il riferimento fondamentale della realizzazione e degli scambi di ogni natura sulla cultura e diffusione della energia solare con l’Europa e soprattutto con i Paesi del Mediterraneo. Più è alta la qualità più sono alti prestigi e attrattività, che significano promozione produttiva, economica, commerciale, scientifica, culturale turistica. La “esposizione permanente” della Biennale che naturalmente resta nella identità di Conferenza periodica diviene attrattore continuo per tanti innumerevoli interessi. La individuazione di una prestigiosa sede (o anche sede-sito) ed un importante finanziamento per attivare il progetto della Biennale e della prima Conferenza nel 2013 (2014) sono perciò essenziali.
Articolo 14 : Cultura del Solare e della Biodiversità La Regione Campania, di concerto con tutti gli Enti locali disponibili, stabilisce protocolli d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale e con le Associazioni Ambientaliste, per la promozione della Cultura del Solare e della tutela della Biodiversità nelle scuole di ogni livello e grado della Campania.
Il finanziamento dell’art 14 ha grande importanza per fare crescere la conoscenza, la sensibilità, l’amore verso la Cultura del Solare e della Biodiversità