La sanzione pari al 40% della somma di denaro trasferito si applica sia a chi paga che a chi ottiene i soldi.
Ricordate la soglia di 3.000 euro per i pagamenti in contanti (chi mai potrebbe dimenticarla)?
Abbiamo sempre detto che non si può trasferire una somma di denaro in contanti per cifre superiori a tremila euro, ma poco spesso abbiamo parlato di cosa si rischia se si supera tale tetto e, soprattutto, su chi ricadono le conseguenti sanzioni: se cioè ad essere multato è solo chi dà il denaro o anche chi lo riceve. Ed inoltre, come fanno le autorità a scoprire le violazioni? In questo breve articolo forniremo chiarimenti proprio in proposito e più nel dettaglio, spiegheremo, nel caso di pagamenti in contanti oltre il limite, chi rischia le sanzioni previste dalla legge?
Per prima cosa è necessario ricordare cosa prevede la legge. Un decreto legislativo del 2007, al fine di contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio del denaro sporco, ha stabilito una limitazione all’utilizzo del denaro contante [1]. La disposizione, aggiornata dalla legge di Stabilità del 2016 [2] ha disposto che, per tutti i trasferimenti di denaro fino a 2.999,99 euro è possibile utilizzare liberamente il contante. Da 3.000 euro in su, invece, è obbligatorio valersi di strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno, il bonifico, la carta di credito o di debito. La norma citata prevede che è vietato il trasferimento del denaro, indipendentemente dal titolo. In particolare, «è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila».
È dunque irrilevante la causale sottostante.
Prima ancora di parlare dei pagamenti in contanti oltre il limite e delle sanzioni previste dalla legge, ricordiamo che la normativa in commento si applica solo al caso di trasferimento di denaro tra soggetti diversi (anche se uno dei due è una pubblica amministrazione) e non, invece, ai prelievi e ai versamenti sul conto corrente, casi nei quali, invece, il denaro resta nella proprietà dello stesso soggetto (il correntista), cambiando solo il luogo ove lo stesso viene depositato (non più il portafogli, ma la banca).
Veniamo ora alle sanzioni che scattano per il caso di pagamenti in contanti sopra il limite di legge. Innanzitutto si tratta di sanzioni amministrative. Quindi non ci troviamo nel campo del penale, il che dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo a chi, per distrazione o per incuria, ha violato tale disposizione. La sanzione però è particolarmente salata: essa va dall’1% al 40% dell’importo trasferito. La norma è molto generica e non chiarisce in base a quali parametri debba essere quantificata, nel caso concreto, l’entità della sanzione.
Il secondo aspetto che interessa stabilire è su chi ricadono le sanzioni: solo colui che ha effettuato materialmente il trasferimento o anche il beneficiario della somma di denaro? Anche in questo la legge non dice nulla e non fa alcuna distinzione. Pertanto è lecito ritenere che la sanzione sia irrogabile autonomamente a entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione: tanto nei confronti di chi consegna il denaro, tanto su chi lo riceve.
Ma come fanno la Guardia di Finanza o le altre autorità amministrative a rilevare le infrazioni e a comprendere quando c’è stata materialmente la violazione del limite al pagamento in contanti oltre 3.000 euro? Molto spesso i pagamenti in contanti, specie quelli di rilevante importo, avvengono al riparo da occhi indiscreti, a «tu per tu», in luoghi appartati; non fosse altro per evitare il rischio di rapine o furti da parte di malintenzionati. Come applicare dunque le sanzioni? Di certo non è possibile effettuare il controllo nel momento in cui il beneficiario versa l’importo in contanti sul proprio conto corrente: come abbiamo detto sopra, infatti, non integra la violazione in commento il comportamento di chi deposita in banca il cash benché oltre tremila euro, in quanto non risulta effettuato il trasferimento di denaro contante (oltre soglia) in favore di un soggetto diverso.
L’unica possibilità, dunque, di rilevare le infrazioni è tramite eventuale documentazione sottoscritta dalle parti, se tale documentazione finisce in qualsiasi modo alle autorità (ad esempio durante un’ispezione o per questioni fiscali). Così, ad esempio, se una persona consegna a un’altra 4mila euro in contanti e si fa rilasciare una quietanza (chi mai non lo farebbe, visto l’importo?), è solo acquisendo tale documento che la pubblica amministrazione potrebbe rilevare la violazione del limite al trasferimento di contanti.
note
[1] Art. 49 del Dlgs n. 231/2007.
[2] L. n. 208/2015.
[3] Art. 58 co. 1 del Dlgs n. 231/2007.