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AICOM NEWS 87= Sicurezza alimentare: come tutelarsi a tavola

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La sicurezza alimentare è garantita da controlli su tutta la filiera ma cosa può fare il consumatore per tutelarsi da rischi e danni alla salute causati da alimenti nocivi?

Una corretta alimentazione è fondamentale per il benessere quotidiano e per aiutare il nostro organismo a restare in salute anche nel lungo periodo. Noi italiani, poi, data la grande tradizione culinaria, poggiata sulla dieta mediterranea, poniamo generalmente particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza degli alimenti che acquistiamo.

Andando al supermercato o al ristorante ci affidiamo senza grosse preoccupazioni alla bontà e sicurezza dei prodotti alimentari che andiamo a consumare, consapevoli che controlli sulla sicurezza del cibo e buone pratiche di conservazione e trasformazione messe in atto dagli operatori del settore alimentare, dovrebbero metterci al riparo da eventuali rischi per la nostra salute.

Può accadere però che nonostante controlli, analisi ed ispezioni lungo tutta la filiera alimentare, qualcosa vada ugualmente “storto”, e sugli scaffali dei negozi o, peggio ancora, nei nostri piatti, arrivino prodotti potenzialmente anche molto pericolosi per la nostra salute. Basti pensare al recente caso di contaminazione da salmonella di numerosi lotti di latte in polvere commercializzato da un noto gruppo industriale francese, ancora più pericoloso perché destinato a soggetti particolarmente delicati come neonati e bambini.

Vediamo dunque di capire in che modo possiamo difenderci dai potenziali rischi per la nostra salute legati al consumo di prodotti alimentari ed eventualmente tutelare i nostri interessi nel caso di danni provocati dal consumo di alimenti nocivi.

Indice

1 Perché è importante la sicurezza alimentare?
2 Sicurezza alimentare: quando avviene il ritiro di un prodotto?
3 Come informarsi su ritiri e richiami dei prodotti alimentari?
4 Chi si occupa dei controlli nel settore della sicurezza alimentare?
5 Che fare in caso di danni causati da un prodotto alimentare nocivo?
6 Sicurezza alimentare: altre ipotesi di risarcimento del danno
7 Sicurezza alimentare: responsabilità del rivenditore/fornitore
8 Sicurezza alimentare: possono avviarsi Class Actions?
9 Sicurezza alimentare: le sanzioni penali

Perché è importante la sicurezza alimentare?

È facile intuire che mangiare alimenti sani, cioè alimenti che non comportino rischi per la salute, è fondamentale per garantire una vita salubre ad ogni persona ed evitare danni alla salute spesso anche molto gravi.

Per questo motivo l’Italia e l’Unione Europea hanno predisposto una serie di norme in continuo aggiornamento per garantire a tutti i cittadini che i prodotti acquistati in negozi, mercati e ristoranti siano privi di pericoli per la salute dei consumatori. I principi e le regole in materia di sicurezza alimentare devono essere rispettate lungo tutta la filiera vale a dire dalle attività legate all’agricoltura, allevamento e pesca, passando per i distributori e i rivenditori fino ad arrivare ai consumatori.

Detto questo, occorre però fare una premessa importante, e cioè che una buona parte della sicurezza alimentare dipende dagli stessi comportamenti di noi consumatori che, soprattutto a casa, dobbiamo prestare molta attenzione alla conservazione e preparazione del cibo, al controllo sull’integrità e sulle scadenze degli alimenti che abbiamo acquistato e alle basilari norme igieniche. Questo soprattutto in presenza di bambini o ragazzi che, essendo soggetti più sensibili, possono molto più facilmente incappare in intossicazioni alimentari o altre complicanze.

Per cui quando parliamo di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera, ricomprendiamo anche l’ultimo tratto, vale a dire quello della nostra casa e della nostra tavola.

Sicurezza alimentare: quando avviene il ritiro di un prodotto?

Bisogna innanzitutto specificare che la primaria responsabilità sui prodotti alimentari messi in commercio è dei produttori di questi, i quali, nel caso dovessero riscontrare anomalie, sono chiamati senza il minimo indugio a porre in essere le operazioni più idonee per salvaguardare la salute dei consumatori.

Gli OSA (operatori del settore alimentare), vale a dire i produttori e i distributori che operano nel comparto alimentare, infatti, a seguito di analisi o segnalazioni ed in maniera spontanea e tempestiva, devono provvedere prima di tutto ad operare il ritiro o il richiamo dei prodotti considerati nocivi.

La materia è disciplinata a livello europeo [1], in quanto è richiesto dal libero mercato interno che la regolamentazione della materia sia pressoché identica in ogni paese membro dell’UE. In caso di rischio alimentare viene imposto agli operatori di informare innanzitutto i propri clienti (attraverso avvisi, anche on-line) sulla non conformità degli alimenti, dopodiché di provvedere al ritiro degli alimenti stessi dal mercato o addirittura di provvedere al richiamo di questi laddove il prodotto sia già stato commercializzato, utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei, come ad esempio avvisi e cartellonistica da collocare all’interno dei negozi.

In quest’ultima ipotesi il cliente riportando il prodotto oggetto di richiamo al punto vendita presso cui è stato acquistato, avrà diritto al rimborso del prezzo d’acquisto.

Come informarsi su ritiri e richiami dei prodotti alimentari?

Seppure esistano diversi siti web specializzati che danno notizia di segnalazioni e avvisi sui pericoli alimentari, l’unica piattaforma ufficiale per la consultazione in materia è quella del Ministero della Salute che deve provvedere tempestivamente a caricare e rendere pubbliche le “schede di richiamo” per ogni singolo prodotto.

Detti documenti possono risultare molto utili per i consumatori in quanto in essi vengono riportati con esattezza tutti i dati relativi al produttore, al rivenditore, alle caratteristiche del prodotto, al tipo di pericolo (fisico, chimico, microbiologico, ecc.), con avvertenze per i consumatori e spesso anche immagini e foto per rendere ancora più semplice l’individuazione dell’alimento considerato a rischio ed oggetto di richiamo.

Inoltre, nel caso il richiamo precauzionale si fosse rivelato infondato a seguito di ulteriori e più approfondite analisi, oppure perché i lotti a rischio siano ormai scaduti, sul portale del Ministero saranno pubblicate anche le revoche dei suddetti richiami.

Chi si occupa dei controlli nel settore della sicurezza alimentare?

Vista la grande importanza che riveste la sicurezza alimentare per la vita di tutti i cittadini, il nostro Paese ha predisposto nel corso degli anni una struttura sempre più articolata di organi a cui sono stati affidati compiti di controllo.

In particolare è il Ministero della Salute che coordina le attività legate ai controlli ufficiali svolti dalle autorità competenti.

I controlli veri e propri, ad esempio le ispezioni nei negozi e nelle fabbriche, vengono effettuati da un grande numero di organi, i più importanti dei quali sono:
Carabinieri: il reparto speciale “Tutela Salute” (meglio conosciuto come N.A.S.) svolge indagini, controlli e ispezioni su frodi, alterazioni e traffici illegali di alimenti su tutto il territorio nazionale;
ASL: le Aziende Sanitarie Locali con i propri funzionari svolgono attività di controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare a livello locale;
ARPA: le Agenzie per la Protezione Ambiente svolgono controlli sull’ambiente e sugli alimenti di origine vegetale;
– altri organi di controllo in materia di sicurezza alimentare sono poi la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato.

Che fare in caso di danni causati da un prodotto alimentare nocivo?

Può ovviamente capitare che non si venga a conoscenza di un richiamo e dei rischi legati al consumo del prodotto acquistato o molto più semplicemente che un prodotto alimentare con potenziali effetti nocivi sulla salute umana non sia neppure oggetto di un richiamo ufficiale e finisca per essere consumato dall’ignaro cliente.

Cosa fare dunque in caso di danni alla salute provocati da alimenti “non conformi”? Come per tutti i prodotti difettosi, anche in campo alimentare vi è la responsabilità del venditore nei confronti del compratore per il danno cagionato a quest’ultimo dal prodotto difettoso.

Per ottenere un risarcimento del danno occorrerà avviare una causa in tribunale nel corso della quale il consumatore dovrà dare prova:
1) del difetto del prodotto (ad es. fotografando l’alimento avariato o contaminato);
2) del danno subìto (in questo caso può essere molto utile il referto medico nel quale sono riportati i sintomi tipici di un’intossicazione alimentare, come nausea, dolori allo stomaco e alla pancia);
3) del rapporto di causa ed effetto tra il difetto del prodotto e il danno alla salute che ha provocato.

Il consumatore danneggiato non avrà invece nessun onere di provare la colpa del produttore, essendo sufficiente esclusivamente la prova della sussistenza dei tre elementi appena elencati per ottenere dal produttore il risarcimento del danno subìto. Rileva, infatti, in questi casi, la semplice responsabilità oggettiva del produttore.

Occorre specificare che il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del difetto, del danno e dell’identità del responsabile.

Sicurezza alimentare: altre ipotesi di risarcimento del danno

Fin qui abbiamo fatto riferimento ai rischi correlati agli alimenti in sé, dunque pericoli derivanti da contaminazioni di tipo fisico (ad es. corpi estranei nelle confezioni di cibo, come schegge di metallo o frammenti di plastica), chimico (residui di sostanze chimiche utilizzate soprattutto in agricoltura, come i prodotti fitosanitari) e biologico (presenza di microrganismi potenzialmente dannosi per la salute, come particolari batteri o funghi).

Occorre però, vista la non rarità dei casi, accennare anche ai danni cagionati dai contenitori in cui il cibo viene conservato e commercializzato. Se infatti pare molto improbabile subire danni da buste e confezioni di carta o plastica alimentare, si ha notizia invece di diversi casi relativi a danni causati ad esempio dall’esplosione di bottiglie o di tappi di bottiglia nel caso soprattutto di bevande gassate e sotto pressione.

Ebbene, anche nel caso di danni causati non dall’alimento in sé, ma dal suo contenitore, si può agire in giudizio a norma del Codice del Consumo [2] come specificato nel paragrafo precedente.

Anche in questo caso ad essere responsabile in prima battuta del danno cagionato sarà il produttore.

Sicurezza alimentare: responsabilità del rivenditore/fornitore

Generalmente la responsabilità per i danni causati da un prodotto alimentare insalubre o più in genere dannoso ricade solo sul produttore di questo. Per assicurare però maggiori garanzie al consumatore, detta responsabilità si estende anche al rivenditore o fornitore laddove questi abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale e non sia nota l’identità del produttore.

In quest’ultima ipotesi il fornitore entro 3 mesi dall’espressa richiesta del cliente, per liberarsi della responsabilità del danno cagionato, dovrà fornire e comunicare al danneggiato i dati del produttore in modo da garantirne l’esatta individuazione e permettere di agire in giudizio per il ristoro del danno subìto.

Sicurezza alimentare: possono avviarsi Class Actions?

Come specificato esplicitamente dal Codice del Consumo [3] è possibile avviare un’azione collettiva che tuteli i diritti dei consumatori e che sia volta ad ottenere un risarcimento dei danni subiti. Questa norma si applica alla generalità dei prodotti messi in commercio, ma è facile intuire come possa trovare concreta applicazione anche quando si parla di alimenti. Anche la class action, come il risarcimento individuale, si avvia avanti il tribunale ordinario.

La peculiarità di questo tipo di causa consiste nel fatto che deve essere garantita a tutti i consumatori interessati la possibilità di aderire semplicemente all’azione di classe già avviata, motivo per cui deve essere assicurata la più ampia pubblicità possibile alla causa in corso. La semplice adesione ad una causa già intrapresa può essere molto conveniente, in quanto non comporta l’onere della nomina di un difensore e può essere presentata dal diretto interessato anche semplicemente a mezzo PEC o Fax.

Ovviamente l’adesione all’azione di classe comporterà la preclusione o la rinuncia a qualsiasi azione risarcitoria individuale avente il medesimo oggetto. Al termine del procedimento, in caso di condanna dell’operatore alimentare, il giudice assegnerà le somme spettanti a ciascuna parte che abbia aderito alla class action.

Sicurezza alimentare: le sanzioni penali

Essendo la sicurezza alimentare una materia strettamente legata alla tutela della salute pubblica, il nostro ordinamento prevede per le violazioni più gravi in questo settore anche sanzioni di natura penale.

Le ipotesi più rilevanti sono quelle di “avvelenamento di acque o di sostanze alimentari” [4], “adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari” [5], “commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate” [6] e “commercio di sostanze alimentari nocive” [7].

Per ognuno di questi reati, per cui risultano rilevanti le condotte anche solo colpose, sono previste pene detentive anche molto pesanti, soprattutto se da tali reati derivino lesioni o addirittura la morte di una o più persone.

Per tutti i reati sopra elencati l’autorità giudiziaria, alla notizia di reato, procederà d’ufficio, per cui non sarà necessaria alcuna querela per veder perseguiti gli autori di detti delitti.

note
[1] Reg. (CE) 178/2002.
[2] D.Lgs. 206/2005 artt. da 114 a 127 .
[3] Art. 140bis Cod. Cons.
[4] Art. 439 cod.pen.
[5] Art. 440 cod.pen.
[6] Art. 442 cod.pen.
[7] Art. 444 cod.pen.