È illegittima la presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta dalle medie di settore, maggiore rispetto a quella applicata dall’azienda, quando la determinazione dell’Ufficio sia fondata solamente su alcuni articoli commercializzati, anziché sull’inventario generale delle merci, e quando il calcolo venga effettuato col sistema della media semplice anziché con quello della media ponderale. Un siffatto calcolo, infatti, non è idoneo a rappresentare in maniera puntuale e veritiera i ricavi dell’azienda e risulta, dunque, inadatto a supportare una rettifica fiscale eseguita col metodo analitico-induttivo.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21464 del 4 novembre 2015. Gli Ermellini hanno rigettato un ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, rappresentata dall’Avvocatura di Stato, confermando l’impugnata sentenza della Ctr Puglia favorevole al contribuente. La vertenza si originava dall’emissione di un avviso di accertamento, eseguito col metodo induttivo, che rideterminava i ricavi di un’azienda applicando delle percentuali di ricarico medie, ritenendo del tutto inattendibili quelle riscontrate dalla contabilità societaria. L’atto veniva annullato dalla Ctr Puglia, scatenando l’impugnazione da parte dell’amministrazione finanziaria che, in particolare, si doleva del fatto che il giudice pugliese avesse ritenuto illegittima la ricostruzione induttiva, pur in presenza di un enorme scostamento tra il ricarico dichiarato e quello di settore (oltre 20 volte superiore). La Cassazione ha confermato l’operato dei giudici di merito, richiamando un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema corte. In primis, si legge nella sentenza, in presenza di una contabilità formalmente regolare, è illegittimo presumere maggiori ricavi sul solo dato dello scostamento dalle percentuali di ricarico. Ma, soprattutto, il calcolo si rivela del tutto inattendibile quando esso sia ragguagliato solamente «su alcuni articoli, anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento» e quando, vieppiù, lo stesso venga effettuato con il «sistema della media semplice, anziché quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore». In definitiva, il giudice di legittimità pone una netta censura ai sistemi d’accertamento basato sulle percentuali di ricarico, che risultano ormai obsoleti alla luce dei più evoluti sistemi di calcolo della redditività e della rispondenza alle medie di settore messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.