Guida all'estromissione agevolata dell’immobile strumentale prevista dalla Legge di Stabilità 2016: l'opzione va esercitata entro il 31 maggio 2016.
La Legge di Stabilità 2016 (comma 121, Legge n. 208/2015) fornisce agli imprenditori individuali la possibilità di estromettere gli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa pagando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Immobili strumentali
L’opzione può essere esercitata entro il 31 maggio 2016 da parte degli imprenditori individuali che risultino in possesso di beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 alla data del 31 ottobre 2015. Tra questi rientrano, se indicati nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del c.c.:
• gli immobili strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale;
• gli immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10).
Non vi rientrano invece gli immobili che costituiscono beni merce. Sono inoltre esclusi dall’opzione gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali che hanno concesso la propria azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2016, facendogli perdere qualifica di imprenditore per la durata dell’affitto o dell’usufrutto.
Imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato mediante modello unificato di pagamento F24 in due rate:
• per il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2016;
• per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.
IVA
Ai fini IVA l’estromissione dell’immobile strumentale dà luogo ad una cessione per assimilazione (ex art. 2, comma 2, n. 5), D.P.R. n. 633/1972) se l’imposta è stata detratta a monte, cioè in sede di acquisto. Tale operazione può essere imponibile o esente da IVA, in funzione del prezzo di acquisto o di costo, in caso di esenzione bisognerà verificare l’obbligo di operare una rettifica della detrazione dell’IVA per cambio di destinazione, non essendo più il bene impiegato per operazioni imponibili.
Perfezionamento dell’estromissione
Per esercitare correttamente tale facoltà, l’imprenditore individuale è richiesta la corretta indicazione della volontà di voler escludere i beni dal patrimonio dell’impresa attraverso:
• specifica contabilizzazione sul libro giornale (per i soggetti in contabilità ordinaria) ovvero sul registro dei cespiti ammortizzabili (per i soggetti in contabilità semplificata);
• indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore individuale (quadro RQ del modello Unico PF) del valore dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
In caso di mancato, insufficiente, o tardivo versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, l’estromissione si intende comunque perfezionata ma ci sarà l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 10 e seguenti del D.P.R. 602/1973. All’imprenditore rimane la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In caso di mancata compilazione del quadro RQ del modello UNICO PF, l’errore/omissione può essere sanato mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Da sottolineare che, perché l’Agenzia delle Entrate riconosca la validità dell’integrazione alla propria dichiarazione, è necessario che l’imposta sostitutiva sia stata versata regolarmente e correttamente