Referendum di riforma costituzionale e abolizione senato: a che serve, cosa succede se vince il SI e cosa succede se vince il NO.
Il perché del referendum
Il prossimo 4 dicembre i cittadini sono chiamati alle urne per pronunciarsi sulla riforma costituzionale varata dal governo Renzi (cd. disegno di legge Boschi).
La nostra Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, è una costituzione rigida: significa che per modificarla non basta una semplice legge del Parlamento, ma occorre altresì l’approvazione dei cittadini che avviene, appunto, attraverso il referendum.
In pratica:
- il Parlamento approva il progetto di riforma (disegno di legge costituzionale);
- dopodiché, i cittadini si pronunciano con il referendum: se vince il sì, la riforma passa; se vince il no, la riforma viene bocciata.
Questo meccanismo è necessario perché la Costituzione altro non è che l’insieme delle norme fondamentali dello Stato: quindi, occorre una certa cautela per cambiare dette regole.
Pensiamo ad una Costituzione che sia modificabile con una semplice legge: qualsiasi forza politica che salga al potere sarebbe libera di trasformarla a proprio piacimento. Per questo motivo (e soprattuto per evitare l’imporsi di regimi totalitari, come è avvenuto col fascismo), i padri costituenti hanno previsto un sistema che dia l’ultima parola ai cittadini, veri e propri arbitri del destino del Paese.
É quindi importante andare a votare e farlo consapevolmente. Occorre, in altri termini, sapere perché e per cosa si vota.
La costituzione attualmente vigente
La Costituzione della Repubblica Italiana si compone di varie parti:
- principi fondamentali: sono le regole basilari che costituiscono le fondamenta di un ordinamento democratico (diritto di uguaglianza, solidarietà sociale, laicità dello Stato, ripudio della guerra ecc.);
- diritti e doveri dei cittadini: anche queste disposizioni sono di fondamentale importanza, in quanto riguardano i rapporti tra lo Stato e i cittadini e tra i cittadini stessi (si pensi al diritto alla salute e all’istruzione, alla tutela della famiglia e della maternità, alla libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, al diritto di professare liberamente la propria religione, alla tutela del lavoro, al diritto di voto);
- ordinamento della Repubblica: questa parte contiene i poteri e le norme di funzionamento degli organi e delle istituzioni che reggono la vita del Paese (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Pubblica amministrazione, Corte Costituzionale ecc.); inoltre, in questa parte è contenuta la disciplina delle Regioni e degli enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni).
Il progetto di riforma costituzionale non riguarda le prime due parti, ma solo la terza.
Nel chiarire il contenuto della riforma si procederà per punti: verrà innanzitutto spiegato il testo della Costituzione attuale, per poi analizzare cosa potrebbe cambiare.
Tutte le novità entreranno in vigore in caso di vittoria del sì; viceversa, se vince il no tutto resta com’è.
I punti principali della riforma costituzionale
La nostra è una democrazia parlamentare: significa che il Parlamento è al centro della vita del Paese ed è l’organo deputato alla funzione legislativa. In pratica, il Parlamento (e non il Governo) vota ed approva le leggi.
Il Parlamento è composto da due rami: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. I membri di queste due assemblee sono eletti direttamente dai cittadini nelle elezioni politiche (suffragio universale e diretto). Essi, insieme, si occupano di votare e approvare i testi di legge, che poi sono promulgati dal Presidente della Repubblica.
Si parla quindi di democrazia indiretta: i cittadini eleggono i propri rappresentanti, che compongono il Parlamento: quest’ultimo vara ed approva le leggi che regolano la vita dei cittadini stessi.
1- Composizione e funzioni di Camera e Senato
La Costituzione attuale: il bicameralismo perfettamente paritario
Oggi Camera e Senato hanno gli stessi poteri e sono entrambi eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto. Si parla quindi di bicameralismo perfettamente paritario.
Le due assemblee, come abbiamo visto, costituiscono i due rami del Parlamento: la Camera è composta da 630 deputati; il Senato da 315 senatori, più i senatori a vita.
Tutti i parlamentari restano in carica per 5 anni (tranne i senatori a vita che, appunto, rimangono tali per sempre). I senatori a vita sono cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per essersi distinti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Inoltre, gli ex presidenti della repubblica diventano senatori a vita automaticamente, alla fine della loro carica.
Sia i deputati che i senatori percepiscono un’indennità in denaro.
Per quanto riguarda le funzioni, si è detto che il Parlamento si occupa di votare ed approvare le leggi (funzione legislativa). In quest’ambito, Camera e Senato hanno uguali poteri: per poter essere promulgata, una legge deve essere essere approvata nell’identico testo sia dalla Camera che dal Senato.
In pratica, ipotizziamo che la proposta di legge venga discussa per la prima volta dalla Camera dei deputati. La Camera vota e approva il testo. La legge passa quindi all’esame del Senato: se il Senato la approva senza apportare modifiche (ccdd. emendamenti), la legge passa ed è pronta per entrare in vigore. Al contrario, se il Senato approva degli emendamenti, il testo modificato dovrà nuovamente passare all’esame della Camera. Si procede così fino a quando entrambi i rami del Parlamento non approvano un testo uguale (sono le cosiddette “navette” tra Camera e Senato). Ecco perché l’iter di approvazione di una legge può essere lungo e durare molti mesi.
Camera e Senato, inoltre, si occupano oggi di:
- deliberare lo stato di guerra;
- approvare le leggi di amnistia e indulto (ossia i provvedimenti che estinguono un determinato reato o una determinata pena),
- approvare il bilancio dello Stato;
- autorizzare la ratifica dei trattati internazionali (per avere valore in Italia, infatti, i trattati internazionali devono essere ratificati con legge dello Stato);
- convertire i decreti–legge. I decreti–legge sono provvedimenti normativi che il Governo può emanare in casi di necessità e urgenza (l’esempio classico è quello dei decreti emanati per far fronte a calamità naturali). Siccome il Governo non è titolare della funzione legislativa, i decreti–legge, entro 60 giorni, devono essere convertiti in legge dal Parlamento. Se ciò non avviene, essi decadono con effetto retroattivo (come se non fossero mai esistiti).
Cosa prevede la riforma: il bicameralismo imperfetto
Se vince il sì, cambiano completamente sia la composizione sia le funzioni del Senato.
Il bicameralismo diventa imperfetto perché:
- solo la Camera viene eletta direttamente dai cittadini, mentre il Senato è composto da rappresentanti politici già eletti in ambito regionale e locale (sindaci, consiglieri regionali);
- la funzione legislativa è esercitata principalmente dalla Camera. Il sistema delle “navette” non esiste più: le leggi sono votate dalla Camera, che poi le invia al Senato; questo può scegliere se esaminarle o meno; se le esamina e propone emendamenti, la Camera può scegliere se accoglierli o meno (ma non è obbligata, come accade ora, a pronunciarsi sugli emendamenti). Solo per determinate materie la votazione e l’approvazione delle leggi rimangono bicamerali (com’è oggi per tutte le leggi);
- la deliberazione dello stato di guerra, l’approvazione delle leggi di amnistia e indulto, l’approvazione del bilancio dello Stato, la conversione dei decreti–legge, la ratifica dei trattati internazionali diventano di competenza esclusiva della Camera dei deputati;
- il Senato viene coinvolto solo per la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Ue.
In generale, inoltre, la riforma introduce specifici tempi tecnici dell’iter che porta all’approvazione di una legge.
Con la riforma, il Senato si compone di 100 membri (e non più 315), di cui:
- 74 consiglieri regionali (eletti dai cittadini nelle elezioni regionali);
- 21 sindaci (eletti dai cittadini nelle elezioni amministrative dei vari Comuni);
- 5 membri nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;
- inoltre, restano gli ex presidenti della repubblica come senatori a vita.
Di questi, i 74 consiglieri regionali e i 21 sindaci restano in carica fino a quando dura il mandato per cui sono stati eletti (quindi, fino a quando rimangono consiglieri nella propria Regione e sindaci nel proprio Comune). I 5 membri di nomina presidenziale restano in carica per 7 anni.
I senatori non percepiscono più alcuna indennità.
Il Senato quindi, diventa l’organo di raccordo tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Inoltre, esso ha importanti competenze nel valutare l’impatto delle politiche dell’Unione europea sullo Stato italiano.
Le funzioni del Senato diventano pertanto le seguenti:
- rappresentanza delle istituzioni territoriali;
- raccordo tra Stato centrale e autonomie locali;
- verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato;
- pareri sulle nomine effettuate dal Governo;
- valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni;
- partecipazione alla decisione e verifica dell’attuazione delle politiche Ue;
- verifica dell’impatto delle politiche Ue sui territori locali;
- solo per determinate materie, votazione ed approvazione di provvedimenti legislativi.
2- La fiducia al Governo
La Costituzione attuale
Titolare del rapporto di fiducia con il Governo è il Parlamento nel suo complesso. Per poter amministrare il Paese (potere esecutivo), il Governo, dopo le elezioni, deve presentarsi davanti alle Camere per ottenere la fiducia. Sia la Camera dei deputati che il Senato, quindi, votano la fiducia al Presidente del Consiglio e ai Ministri. Ciò è previsto perché il Parlamento è organo rappresentativo dei cittadini e titolare del potere legislativo: è dunque necessario che il Governo (titolare del potere esecutivo) lavori con la costante approvazione del Parlamento stesso. Quando le Camere revocano la fiducia, infatti, il Governo cade perché non può più amministrare il Paese.
Cosa prevede la riforma
Con la riforma, solo la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia col Governo. Solo la Camera quindi, accorda e revoca la fiducia, con il Senato che viene estromesso da tale meccanismo.
3- Regole in materia di iniziativa legislativa e referendum abrogativo
La Costituzione attuale
L’iniziativa legislativa popolare e il referendum abrogativo sono detti “istituti di democrazia diretta”, in quanto rendono effettiva la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese.
L’iniziativa legislativa popolare non è altro che l’attività con la quale i cittadini propongono un nuovo progetto di legge al Parlamento. Per far ciò, occorre raccogliere un certo numero di firme. Secondo la Costituzione, per proporre una nuova legge occorre la firma di almeno 50.000 elettori.
Il referendum abrogativo, invece, serve al popolo per chiedere l’abrogazione (cioè la cancellazione) totale o parziale di una legge vigente. In questo caso, occorre che la proposta di abrogazione venga firmata da almeno 500.000 elettori. Perché il referendum sia valido, invece, bisogna raggiungere un determinato quorum: è necessario che vada a votare la metà + 1 degli aventi diritto (attenzione, ciò non vale per il referendum costituzionale, come quello del 4 dicembre: per questo tipo di referendum non è previsto alcun quorum). Se il quorum non viene raggiunto, il referendum non è valido e la legge resta in vigore.
Cosa prevede la riforma
Per l’iniziativa legislativa popolare, occorrono non più 50.000 firme, ma 150.000.
Per il referendum abrogativo, rimane la necessità di 500.000 firme, ma viene previsto che, se la proposta di abrogazione proviene da almeno 800.000 elettori, il quorum per la validità del referendum si abbassa: non più la metà + 1 degli aventi diritto, ma la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati.
Viene inoltre introdotto il referendum propositivo e di indirizzo, che servirebbe a consultare i cittadini su determinati temi, al fine di scegliere se intervenire o meno con una nuova legge.
4- L’elezione del presidente della repubblica
La Costituzione attuale
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (Camera e Senato votano in un unico contesto). Si vota a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (ossia il voto della maggioranza degli aventi diritto).
Cosa prevede la riforma
La riforma prevede che il Capo dello Stato venga eletto sempre dal Parlamento in seduta comune e sempre a maggioranza dei 2/3 dell’assemblea. Però, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dell’assemblea; dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti.
5- La competenza legislativa dello stato e delle regioni
La Costituzione attuale
In Italia, le leggi si dividono in statali e regionali, a seconda della materia trattata. Esistono, infatti, materie riservate alla competenza legislativa dello Stato (le leggi quindi sono votate e approvate dal Parlamento); altre materie, invece, sono di competenza regionale (votate e approvate dai Consigli regionali).
L’art. 117 della Costituzione elenca:
- le materie di competenza esclusiva statale: sono quelle più importanti e che necessitano di una disciplina unitaria, che non cambi da regione a regione (ad esempio: politica estera, difesa e Forze armate, leggi elettorali, immigrazione ecc.);
- le materie di competenza concorrente Stato–Regioni: significa che lo Stato, con legge statale, detta i principi generali (cd. “legge cornice”) e la Regione, con legge regionale, li attua.
Tutto quanto non viene previsto dai due precedenti elenchi è di competenza esclusiva delle Regioni (si parla quindi di competenza “residuale”). Ciò serve a favorire il decentramento legislativo e a far sì che le decisioni vengano prese da un ente (la Regione appunto) più vicina ai cittadini rispetto allo Stato centrale.
Cosa prevede la riforma
La riforma interviene eliminando del tutto la legislazione concorrente. Inoltre, molte materie che oggi sono di competenza regionale, passano alla competenza esclusiva dello Stato (in un’ottica quindi più accentratrice rispetto ad ora).
6- Province e Cnel
La Costituzione attuale
Secondo la Costituzione, la Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni.
Il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) è un organo composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive. Ha compiti di consulenza nei confronti delle Camere e del Governo. Ha iniziativa legislativa (cioè può proporre l’adozione di un testo di legge) e contribuisce ad elaborare la legislazione economica e sociale del Paese.
Cosa prevede la riforma
La proposta di riforma prevede la cancellazione delle Province dal testo della Costituzione. Il ridimensionamento dei compiti delle Province è già iniziato nel 2014 (legge Delrio): oggi si sta quindi vivendo una fase transitoria, in cui le funzioni provinciali sono via via trasferite in capo ai Comuni e alle Città metropolitane. Con la riforma la Provincia sparirebbe del tutto.
Anche il Cnel (da molti considerato un ente inutile) verrebbe definitivamente soppresso con la vittoria del sì.
Nb: quelli esposti sono i punti principali della riforma. Sono previste altre modifiche di carattere più tecnico, la cui trattazione è stata volutamente omessa in questa sede. Per un approfondimento, si consiglia sempre di consultare il testo del ddl. Boschi (disegno di legge 12/04/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/04/2016), comparandolo con quello della Costituzione attuale.