I funzionari della Siae sono pubblici ufficiali? Il verbale redatto dagli ispettori può considerarsi titolo esecutivo?
Se dovessero arrivare, nella tua azienda, i funzionari dell’Ispettorato del lavoro o dell’Inps sai già che avrai davanti dei pubblici ufficiali, al pari di un poliziotto, di un carabiniere o di un finanziere.
Pertanto, tutto ciò che scriveranno sul verbale avrà valore di titolo esecutivo. Significa che se vieni condannato a pagare delle sanzioni, quel documento sarà sufficiente per avviare un pignoramento senza passare dal tribunale. Ma che succede se alla porta del tuo bar, del negozio o di qualsiasi altra attività commerciale eserciti dovessero bussare gli ispettori della Siae? quali sono i loro poteri?
La risposta è stata fornita più volte dalla giurisprudenza e, da ultimo, dal tribunale di Catanzaro [1].
I giudici calabresi della sezione specializzata in materia di imprese, hanno risposto a un interessante quesito: gli ispettori della Siae sono pubblici ufficiali? Il verbale che questi redigono può essere considerato un titolo esecutivo? Che succede se, nonostante l’intimazione di pagamento dei diritti d’autore evasi l’esercente non adempie? Ecco quali sono i chiarimenti forniti dalla sentenza in commento.
Cos’è l’attestato di credito?
Hai presente le cartelle di pagamento che emette l’agente della riscossione? Sono dei documenti che, redatti secondo un modello ministeriale, attestano un credito della pubblica amministrazione e
ne intimano il pagamento al debitore. Tale credito è accertato da un precedente documento, il cosiddetto ruolo, che viene emesso dalla stessa amministrazione e poi inoltrato all’esattore al fine di avviare la riscossione. La cartella di pagamento è un titolo esecutivo: significa che se non paghi rischi un pignoramento.
Ebbene, anche la Siae, al pari delle pubbliche amministrazioni e dell’agente per la riscossione esattoriale è autorizzata ad emettere titoli esecutivi senza bisogno di ricorrere a un giudice. Queste si chiamano attestazioni di credito.
È la legge stessa [2] a stabilire che «l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto di autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo».
Il tribunale di Bologna, chiamato a decidere sulla domanda di sospensione del titolo esecutivo costituito dall’Attestato di credito, ha detto che [3]: “è pacifico che le attestazioni provenienti dai funzionari S.I.A.E. hanno valore di titolo esecutivo … senza bisogno di apposizione di formula esecutiva, ai sensi della normativa vigente. La normativa in questione nasce dall’esigenza di tutelare un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di autore, esigenza di non facile realizzazione”.
L’attestazione del funzionario della Siae costituisce, quindi, titolo per l’esecuzione forzata senza bisogno di annotazione della formula esecutiva [3]. Non c’è quindi bisogno di un procedimento in tribunale.
Il legislatore, dunque, prevede che la Siae (al pari di altri enti pubblici) possa utilizzare un procedimento di ingiunzione speciale, nel quale è consentito di predisporre il titolo esecutivo ed intimare il precetto, realizzando in sede di autotutela i presupposti per procedere all’esecuzione forzata (salva, ovviamente, l’opposizione del debitore).
Gli ispettori della Siae sono pubblici ufficiali?
Per giurisprudenza pacifica gli ispettori Siae rivestono la qualifica di pubblici ufficiali [4].
Ne consegue che il verbale da questi redatto in occasione dei controlli è dotato di “fede privilegiata”: significa che ha lo stesso valore di una contravvenzione, di un verbale della polizia, ecc. Esso attesta la veridicità non solo del luogo e della data in cui l’atto stesso è stato redatto, delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, ma anche delle circostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto.
Questo fa sì che il privato che subisce l’accertamento non possa contestare la correttezza delle informazioni riportate nei verbali degli ispettori della Siae, né può fornire la prova contraria a meno che non esperisce un particolare procedimento civile volto a dimostrare la falsità dell’attestazione: la cosiddetta querela di falso [5].
Dunque non ci si può opporre a un verbale degli ispettori della Siae se non con la querela di falso (ad esempio per dichiarare che nessuna festa era in corso al momento dell’accertamento).
Se il titolare dell’azienda non è presente
La presenza del titolare dell’azienda non è necessaria per conferire validità al verbale degli ispettori della Siae che possono quindi procedere anche da soli. Difatti, nessuna legge prevede un contraddittorio con l’interessato.
note
[1] Trib. Catanzaro, sent. n. 173/2019.
[2] Art. 164 c. 3 legge diritto autore.
[3] Trib. Bologna, Sez. I, 26 gennaio 2015, n. 292.
[4] Cass. Pen. 07.02.2006, n. 10914.
[5] Cass. civ. 25.05.2006, n. 12386.