Sta per essere pubblicato in Gazzetta il decreto Mibact che attua il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive, introdotto dal Decreto cultura e turismo
La Corte dei conti ha licenziato il decreto del Ministero dei Beni culturali che definisce le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi. Il bonus è stato previsto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014), che ha messo a disposizione 20 milioni per il 2015 e 50 per ciascuno dei prossimi due anni a chi ammoderna le strutture ricettive.
Sui costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto un credito d’imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Ora il decreto attende la sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
I nuovi decreti del Jobs Act 11 giugno 2015
il Consiglio dei ministri di ieri 11 giugno 2015 che ha varato 2 nuovi decreti legislativi in attuazione della legge n. 183 del 2014, ossia il JOBS ACT, recanti misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro e il nuovo testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e delle mansioni;
Quest‘ultimo prevede tra l’altro la fine del contratto di collaborazione a progetto a partire dal 1 gennaio 2016. Inoltre in caso di sforamento della soglia di contratti a termine del 20 % in azienda, non verrà imposta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato ma resterà una sanzione amministrativa a carico dell’azienda.
Nascono i registri dei debitori: pignoramenti, ipoteche, fallimenti schedati
Dopo 10 anni però cala il diritto all’oblio e i destinatari di esecuzioni forzate e fallimenti dovranno essere cancellati.
Se hai subìto un pignoramento, se hai ricevuto l’iscrizione di un’ipoteca o, peggio, se sei stato dichiarato fallito, i tuoi dati, da ora, potranno essere raccolti, da soggetti privati, in elenchi e lì conservati per anni, senza che ci sia bisogno del tuo previo consenso
Dette informazioni potranno poi essere vendute a chi ne faccia richiesta e abbia bisogno di conoscere i tuoi “scheletri nell’armadio”. Dopo 10 anni, però, i dati dovranno essere cancellati definitivamente e, su di essi, calerà per sempre il diritto all’oblio.
È questa la sostanza dello schema di codice deontologico sulle informazioni commerciali, appena elaborato dal Garante della Privacy [1] e disponibile sul sito dell’Authority per 40 giorni ai fini di una consultazione pubblica. Il regolamento, una volta varato nella forma definitiva, entrerà in vigore entro un anno.
Insomma, via libera anche in Italia alle società di due intelligence (leggi “Società di due intelligence: nessuno è al sicuro” e anche “Sai perché la banca non ti ha accordato il finanziamento?”): quelle aziende private che, grazie ai loro 007 sparsi sul territorio, raccolgono tutte le informazioni “segrete”, e non segrete, dei cittadini, per farne maxi database e venderli a chi ne ha bisogno per fini commerciali.
Così, se stai per stipulare un contratto con un fornitore o hai chiesto un finanziamento a una banca; se hai intenzione di acquistare a rate una cameretta o un televisore; se stai per conferire mandato a un professionista, o per partecipare a un appalto, la tua “controparte commerciale” potrebbe chiedere prima informazioni sul tuo conto e sul tuo passato, per verificare quanto sei affidabile commercialmente e solvibile in caso di contestazioni.
CHI E COME RACCOGLIERÀ I DATI?
A raccogliere tali dati saranno dei soggetti che svolgeranno questo lavoro appositamente. Questi potranno attingere le informazioni da elenchi e registri pubblici, liberamente accessibili da chiunque.
Si pensi alle visure ipocatastali che rivelino la presenza di ipoteche, alle attestazioni della cancelleria del tribunale per eventuali procedure concorsuali come un fallimento, ai bilanci societari ed elenchi dei soci presenti presso la camera di commercio, alle visure e/o atti camerali, nonché al registro informatico dei protesti.
Ci sono poi le trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, che sono conservati nei registri gestiti dall’Agenzia delle Entrate (infatti, per ogni procedimento giudiziario scatta sempre l’obbligo di pagare l’imposta di registro di cui il fisco, ovviamente, è a conoscenza).
Si potrà raccogliere le informazioni da fonti pubbliche come quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate, elenchi di categorie ed elenchi telefonici, siti Internet appartenenti a enti pubblici, nonché autorità di vigilanza e controllo, quotidiani e testate giornalistiche on-line; ecc.
I dati potranno essere estratti “manualmente” (si pensi al classico detective che fa incetta di informazioni) o anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi.
CHI GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI SARANNO CORRETTE E AGGIORNATE?
Si porrà il problema di garantire che le informazioni così raccolte siano corrette e aggiornate. A tal fine il provvedimento obbliga i gestori di tali servizi ad assicurarsi che i dati siano esatti e pertinenti rispetto al fine perseguito (non sarà pertinente, per esempio, la notizia di una multa stradale).
Dovrà inoltre essere annotata la fonte di provenienza dei dati così raccolti e dovrà essere effettuato l’aggiornamento dei medesimi dati nei rapporti informativi.
L’INTERESSATO NON SARÀ INFORMATO
Per il trattamento di tali informazioni, le società non saranno tenute ad acquisire il previo consenso dagli interessati. Dovranno però rendere l’informativa, non in forma individuale, ma con comunicazioni sul proprio sito Internet. In essa saranno diffuse anche le informazioni per eventuali contestazioni.
SARANNO PRESENTI ANCHE I DATI GIUDIZIARI?
Si. Per le informazioni commerciali si possono trattare i dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio e senza alcuna possibilità di apportare modifiche al contenuto e di utilizzarle a fini di informazioni valutative.
DOPO QUANTO TEMPO LA CANCELLAZIONE?
Le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali dovranno essere cancellate dopo massimo 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture.
Anche le informazioni relative a ipoteche e pignoramenti dovranno rimanere per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine.
In tutti gli altri casi, i dati personali provenienti così raccolti potranno essere conservati dal fornitore ai fini dell’erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono.