Cartella esattoriale: l’avviso in fotocopia non prova la notifica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8861/2016, in tema di notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale, afferma che soltanto l’avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l’avvenuta notifica, quando il contribuente abbia espressamente contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia e la eventuale sottoscrizione apposta. In tal modo la Corte, bocciando la sentenza della Ctr di Venezia, ha accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Il tutto è scaturito dall’impugnazione di cinque cartelle di pagamento, venute a conoscenza della loro esistenza attraverso la successiva iscrizione ipotecaria, infatti, il contribuente lamentava di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle pregresse.
La resistente Equitalia depositava in giudizio copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, comprovanti la notifica a mezzo posta delle cartelle in questione.
Dette copie venivano contestate dalla ricorrente, che ne metteva in dubbio la conformità e l’effettiva rispondenza agli originali dei documenti rappresentati. Il primo grado annullava le cartelle. La Ctr di Venezia, invece, con la sentenza poi oggetto del ricorso per cassazione, accoglieva l’appello di Equitalia, ritenendo che la notifica delle cartelle dovesse ritenersi provata sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento depositati nel fascicolo processuale.
La Cassazione ha ribaltato l’esito del giudizio e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha disposto l’accoglimento del ricorso introduttivo, con conseguente annullamento delle impugnate cartelle esattoriali. Nella fattispecie, spiega Piazza Cavour, «risulta accertato dalla Ctr che il piego era stato notificato e che la notifica risultava effettuata regolarmente, tuttavia sulla base di prova documentale in fotocopia la cui conformità all’originale era stata disconosciuta». L’onere di provare la notifica, infatti, può ritenersi adempiuto col deposito degli avvisi di ricevimento prodotti in copia, soltanto se il contribuente non abbia contestato la conformità di dette copie agli originali: in tal caso, spetta all’esattore reperire ed esibire i documenti in originale, senza i quali la notifica non può ritenersi validamente provata.
All’accoglimento del ricorso del contribuente, la Cassazione ha fatto seguire la condanna alle spese per l’Amministrazione, limitatamente a quelle relative al grado di legittimità, disponendo al contempo l’integrale compensazione delle spese dei gradi di merito, stante l’evolversi alterno della vicenda processuale.