Cari amici delle isole Ischia e Procida,
sono trascorsi oltre sei mesi da quando abbiamo assieme lanciato la grande iniziativa delle legge popolare sulla cultura e la diffusione dell'energia solare in Campania ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti: 13.575 le firme formalmente depositate di cui oltre 1200 raccolte nelle isole Ischia e Procida, più di 20mila quelle raccolte in 50 comuni delle 5 Province della Regione, l'ammissibilità della legge alla discussione decretata all'unanimità dalla I Commissione della Regione Campania, le valutazioni fortemente positive e di interesse espresse dalla VII Commissione Regionale testimoniano il grande impegno profuso assieme e la straordinaria risposta della popolazione, ormai convinta che il futuro dell'energia si chiama "solare". Ora siamo in una fase decisiva in quanto la proposta di legge sta per essere portata in Consiglio Regionale per la sua discussione. Perché lo sforzo da noi tutti profuso si concluda con l'approvazione della legge, pensiamo sia importante far sentire forte al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio Regionale e ai Consiglieri tutti la nostra voce perché la Regione Campania approvi le legge e si doti così di uno strumento in grado di porre la nostra terra all'avanguardia nei settori dell'energia, dell'ambiente e del lavoro. Vi chiediamo pertanto di firmare l'appello online disponibile al link http://www.petizionepubblica.it/?pi=solare e di farlo circolare il più possibile per l'adesione. Grazie!
Con la presente legge, la Regione Campania sceglie il suo territorio come fonte fondamentale per soddisfare le sue necessità energetiche, così come fa per ogni altra sua necessità ed attività, dalla casa alla scuola, dalla mobilità al lavoro, dalla cultura alla sanità. Napoli e la Campania, particolarmente favorite dalla Natura per la sua collocazione nel Pianeta, intendono così raccogliere il prezioso frutto dato in dono a tutta l’Umanità e ad ogni altra forma e specie vivente: l’energia vitale del Sole.
L’energia del sole non produce emissioni inquinanti o di gas serra; è una energia libera, non intermediata, vincolata e condizionata dall'instaurazione e dal mantenimento di rapporti commerciali o dalla stabilità delle relazioni internazionali; assicura la sua disponibilità per miliardi di anni e gratuitamente, mentre i prezzi di combustibili fossili e uranio sono variabili e presumibilmente destinati ad un andamento crescente col ridursi delle riserve totali e il progressivo esaurimento di quelle economicamente e tecnicamente più convenienti da sfruttare. L’energia solare non richiede trasporto né preprocessamento; non produce, come nel caso del nucleare, scorie per il cui smaltimento occorre la disponibilità di altri siti; la sua utilizzazione si fonda su un processo produttivo semplice e scevro da rischi legati a errori umani o malfunzionamenti. L’energia solare, inoltre, è intrinsecamente innocua per gli abitanti nei dintorni e non si presta ad attentati terroristici per la natura "diffusa" e "scalabile" della modalità di produzione. L’energia solare porta ad un costo finale del chilowattora e di ogni altra energia da essa derivata molto più economico rispetto a tutte le altre fonti. L’energia solare attiverà il più grande processo occupazionale della storia per la riconversione dell’identità e della qualità della produzione e del modello di vita.
La grandissima disponibilità, superiore a qualsiasi immaginabile ipotesi o scenario di folle sviluppo - se ne fanno tanti per giustificare nuovi megaimpianti... - non significa affatto non porre come questione centrale la produzione e l’uso necessari e corretti della energia. La consapevolezza della preziosità della energia sta proprio nella consapevolezza della preziosità del territorio, della sua limitatezza e del bisogno di esso da parte non solo dell’Uomo ma della “Biodiversità”, nelle sue molteplici espressioni ed esigenze. La tutela dell’agricoltura, del verde nell’accezione più globale, dei valori culturali, storici, naturalistici, costituisce riferimento essenziale e necessario vincolo per ogni piano solare. Tutta la legge è perciò imperniata su questa filosofia dell’energia dal sole, che per qualità e quantità armonizza in maniera nuova il “Piano Regolatore” e gli altri strumenti urbanistici che regolano il territorio, nell’uso “plurimo rispetto alle funzioni” cui è destinato, con l’integrazione della produzione di energia solare, incentivando particolarmente tali scelte.
Poiché la produzione energetica non nasce più da pozzi o da gasdotti o da miniere di uranio lontane anche decine di migliaia di chilometri o posti nel fondo degli oceani, ma dal proprio territorio, è evidente che il centro del “potere” (piccolo) delle decisioni e della gestione della energia torna alle Comunità Locali, ai Comuni che definiscono i loro piani PESC (Piani Energetici Solari Comunali) e le loro RES (Reti Elettriche Solari). La rete solare di un Comune per la caratteristica di essere “a bassa tensione e a bassa potenza” e di collegarsi a stella con le reti dei comuni vicini, che vengono tutte insieme in suo soccorso in caso di difficoltà, è chiaramente molto più sicura rispetto al sistema elettrico attuale in caso di fuori servizi e “black-out”.
La riconversione al solare dell’intero sistema energetico richiama l’attivazione di mutamenti nel sistema distributivo della energia per tutti i servizi , compresa la mobilità; in tal senso, la legge introduce le “stazioni elettriche di servizio”, sia nelle aree urbane sia in quelle extraurbane.
La legge non si astrae dalla realtà di oggi e conseguentemente in essa è tutta presente la necessità di un percorso di transizione, nella consapevolezza dell’enormità dell’inerzia dell’attuale modello energetico e di sviluppo. Allo steso tempo, d’altra parte, essa indica obbiettivi e scadenze precise per il cambiamento.
La disponibilità illimitata ed a costo zero del combustibile consente l’attivazione di un percorso nuovo di recupero in rapporto al “ciclo della materia”, di fondamentale importanza per tutelare le risorse naturali ed il volto stesso del Pianeta, e di interventi sul ciclo dell’acqua nell’importante fase della depurazione, anche al fine di renderla disponibile per il trasporto di energia sotto forma di calore e per usi importanti quali quelli igienico sanitari che, altrimenti, richiederebbero altra preziosa acqua ed energia.
Se realizzati in proprio, naturalmente, gli unici costi sul kwh sono quelli dell’investimento iniziale - che dovrebbe quindi fruire di forti agevolazioni - e delle eventuali spese per piccoli interventi. Per la restante produzione, la presente legge chiarisce il percorso del costo del kWh e dell’acqua calda che, se nella fase iniziale potrà - ma non necessariamente dovrà - tenere conto anche dei costi di investimenti dilazionabili in moltissimi anni, a regime è dato unicamente dai costi di esercizio e manutenzione, che per la caratteristica dell’impianto non possono essere che estremamente bassi.
Napoli e la Campania hanno tutte le potenzialità scientifiche, culturali, produttive, ambientali per divenire il cuore pulsante dello sviluppo tecnologico e della diffusione dell’energia solare e di un nuovo modello energetico ed un fondamentale riferimento per un nuovo Lavoro: la legge assume perciò l’Università, i Centri di Ricerca, la riconversione di industrie e la formazione professionale come punti centrali dell’impegno della Regione per il Solare e attiva una funzione centrale della Campania nel rapporto con altre Regioni e Paesi ed in particolare con quelli del Mediterraneo, con la istituzione della Conferenza Permanente della Biennale del Sole del Mediterraneo.
Naturalmente la Cultura del Solare richiama anche un nuovo modo di pensare e di rapportarsi al modello energetico e molto più complessivamente allo “stile di vita” di ogni Persona: un cambiamento profondo, necessario ed urgente, che però non può essere imposto, ma deve essere sempre più vissuto e partecipato in una crescente consapevolezza della immensità positiva del suo Valore. La iniziativa popolare, anche nella formulazione stessa della legge, nella relazione come negli articoli, ha questo significato.
Il testo della legge è stato creato dal sapere e dalla partecipazione dei cittadini
Articolo 1: Principi generaliLa Regione Campania:
- sceglie il Sole come sua primaria fonte di energia per ogni sua attività, civile e produttiva;
- promuove la diffusione delle energia solare nelle sue diverse forme e tecnologie su tutto il suo territorio, in armonia con la migliore fruizione e conservazione di esso in rapporto ai bisogni complessivi della sua Popolazione, e della piena tutela della Biodiversità naturalistica, storica e culturale e della piena compatibilità con l’agricoltura ed il verde nella sua complessiva accezione;
- attua piani ed iniziative per la progressiva sostituzione degli impieghi di energia fossile con l’energia solare, anche al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e delle conseguenze sull’effetto serra e i cambiamenti climatici.
- attua piani ed iniziative per l’uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico, considerati utilizzazione passiva dell’energia solare,
- incentiva particolarmente la produzione di energia solare su aree già cementificate o comunque non più verdi con un loro uso plurimo, individuando in tali aree il primo percorso fondamentale per i piani solari;
- individua nella diffusione, nella ricerca e nella produzione tecnologica della energia solare uno dei campi centrali per il suo sviluppo e per il lavoro;
- attiva iniziative politiche ed istituzionali con le altre regioni italiane, con altri Paesi Europei e del Mediterraneo per la cooperazione nelle ricerca e nello scambio di tecnologie e produzioni solari;
- promuove lo sviluppo del solare, nel pieno rispetto di ogni vincolo ambientale e storico culturale e secondo procedure che coinvolgono pienamente le comunità locali e la partecipazione popolare;
- promuove una nuova cultura sulla preziosità della risorse naturali e della tutela della Biodiversità.
Articolo 2 : Definizione
Per Energia Solare s’intende sia l’energia direttamente derivata dalle radiazioni solari in ogni forma (fotovoltaica, termica, termodinamica, a concentrazione ed altre che la Scienza svilupperà), sia le fonti rinnovabili collegabili all’energia del Sole, quali l’eolico, l’idroelettrico, le biomasse ed i biocombustibili. Per ciascun tipo di energia solare vanno definiti l’impatto ambientale e le procedure per la realizzazione.
Articolo 3 : Obbiettivi:
La Regione Campania si propone i seguenti obbiettivi biennali, quinquennale e decennale:
- per il 2013, la copertura del 10% dell’attuale consumo energetico con fonte solare;
- per il 2016,la copertura del 30% dell’attuale consumo energetico con fonte solare;
- per il 2021, la copertura del 60% dell’attuale consumo energetico con fonte solare.
Per consumo energetico si intende l’energia consumata in Campania da qualsiasi fonte.
Articolo 4 : Nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari nel Piano Energetico Regionale.
Nel rispetto delle competenze Stato-Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, previste dalla Costituzione e dalle leggi statali, la Regione, a partire dal 2013, sceglie di coprire, i propri fabbisogni energetici del Piano Energetico Regionale con energia solare, rispetto agli impianti termoelettrici e da fonte fossile; fanno eccezione gli impianti di origine geotermoelettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di impatto ambientale.
Articolo 5 : Piani di dismissione impianti termoelettrici e reti alta tensione
In coerenza con gli obbiettivi del precedente articolo 4, viene programmato un piano di dismissione degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della importazione regionale di energia, mediante un piano di dismissione delle reti elettriche a 380 kV e a 220 kV, recuperando il territorio da esse elettromagneticamente inquinate.
Articolo 6 : Nuovi insediamenti e nuove costruzioni
Per tutti i nuovi insediamenti e le nuove costruzioni, civili e produttive per uso pubblico o privato, va indicata l’autosufficienza energetica da fonte solare a partire dal gennaio 2014.
Articolo 7 : Edifici di pubblico servizio
Tutti gli edifici adibiti a pubblico servizio devono avere autosufficienza energetica da fonte solare entro il 2015; deroghe particolari vanno date esclusivamente ad edifici impossibilitati a realizzarla tecnicamente o per valori ambientali e storico-culturali, che costituiscono invece vincoli superabili solo con parere obbligatori della rispettiva soprintendenza.
Articolo 8 : Incentivazioni
1- La Regione Campania - entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge - effettua un censimento delle aree demaniali di sua pertinenza, idonee sia alla realizzazione d’impianti solari di produzione elettrica o combustibile, quale idrogeno, di piccola, media e grande potenza (fino a 50MW), sia per impianti di produzione di singoli componenti o parti o intera filiera delle centrali solari o impianti fotovoltaici o termici, solari. La Regione dà, in concessione gratuita, tali aree a Comuni o ad Operatori pubblici o privati, che utilizzano tali aree per gli usi di cui al precedente comma;
2- La Regione Campania, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti di depurazione- impianti solari di produzione di energia elettrica con centrali termoelettriche , anche col riuso dell’acqua depurata per il teleriscaldamento e per servizi igienico-sanitari. Per l’attuazione di tali piani, la Regione Campania dà in concessione gratuita ad Enti pubblici e a privati l’intera area disponibile dei depuratori e l’acqua depurata;
3- La Regione Campania, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, definisce piani integrati impianti solari di produzione di energia elettrice e filiera riciclo rifiuti solidi urbani al fine del recupero integrale della “materia” dei rifiuti a mezzo energia solare; Per l’attuazione di tali piani, la Regione dà in concessione gratuita le aree necessarie ed incentivi per la realizzazione degli impianti: la regione attiva anche piani per il riuso dei prodotti ottenuti;
4- La Regione Campania, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, elabora un piano complessivo delle attività produttive e della occupazione legato alla produzione della tecnologia ed alla diffusione della energia solare, definendo le agevolazioni di ogni natura, ivi compresi gli incentivi fiscali ed economici legati alla realizzazione di piccole, medie e grandi industrie, attività commerciali, studi professionali e quanto altro legato alla creazione del lavoro collegato all’energia solare;
5- La regione Campania, con riferimento al comma precedente, orienta corsi professionali all’energia solare per i diversi livelli di competenza, sia per l’attività produttiva che di installazione, esercizio e gestione degli impianti.
Articolo 9 : Mobilità ad energia solare
La regione Campania promuove intese con le industrie automobilistiche e di trasporto per la riconversione ad elettrico della loro produzione, con un corrispondente piano di produzione di energia elettrica o idrogeno da energia solare.
La Regione Campania, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di realizzazione di “stazioni elettriche di servizio” per auto elettriche, sia per le città sia per le autostrade e le strade di grande percorrenza, mediante apposite convenzioni con ANAS e Società Autostradali, con definizione delle caratteristiche tecniche delle suddette stazioni.
Articolo 10 : Ricerca
La Regione Campania stipula convenzioni con tutte le Università ed i Centri di Ricerca della Campania disponibili per progetti di ricerca sull’Energia Solare, per ogni suo aspetto e realizzazione, per le tecnologie di nuovi materiali e prodotti e per i contenuti di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
Articolo 11 . Piani Energetici Solari Comunali Tutti i Comuni della Campania si dotano - entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge - dei “Piani Energetici Solari”, di seguito denominati PESC. I PESC definiscono gli obbiettivi di copertura di fabbisogno energetico da fonte solare che vengono fissati dai singoli Comuni e che non devono essere inferiori agli obbiettivi di cui al precedente articolo 2. Nei PESC vengono definiti i possibili diversi tipi di solarizzazione delle singole aree del proprio territorio in armonia con la piena tutela dei valori architettonici, archeologici, storico e culturali a mezzo del parere vincolante delle Soprintendenze. Nei PESC, anche con variante ai vigenti piani regolatori, sono individuate le aree necessarie per impianti solari di potenza necessaria e sufficiente all’intera copertura del fabbisogno energetico del territorio del singolo comune. I Comuni, in forma singola o associati, curano secondo le modalità delle leggi nazionali vigenti, la distribuzione dell’energia elettrica prodotta da fonte solare e dell’eventuale acqua calda del teleriscaldamento e dei sevizi igienico sanitari. Il costo all’utente del kWh e dell’acqua calda è ottenuto esclusivamente sulla base delle voci: costo ammortamento impianti (per anni non inferiori a 25); costo gestione, costo manutenzione, E’ fatto divieto di correlare tale costo ad altre fonti dov’è presente il costo combustibile, che è nullo per gli impianti ad energia solare. Articolo 12 : Rete elettrica solare
Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Campania detta le norme tecniche e gestionali della Rete Elettrica Solare (RES) a media e bassa tensione (non superiore a 60kV) di collegamento e scambio tra i diversi comuni adiacenti, necessaria per garantire la perfetta continuità della disponibilità dell’energia.
Articolo 13 : Biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania approva un piano organico di relazioni e scambi scientifici, tecnici, culturali, commerciali, di investimento, con le altre regioni italiane e con altri Paesi, sulla cultura e la diffusione dell’Energia Solare. La Regione Campania istituisce la “Biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo”, conferenza permanente sullo sviluppo della ricerca, della tecnologia e della diffusione dell’energia solare e della tutela del territorio in uno alla Biodiversità naturale, storico, culturale nei Paesi del Mediterraneo. Articolo 14 : Cultura del Solare e della Biodiversità La Regione Campania, di concerto con tutti gli Enti locali disponibili, stabilisce protocolli d’intesa con la Direzione Scolastica Regionale e con le Associazioni Ambientaliste, per la promozione della Cultura del Solare e della tutela della Biodiversità nelle scuole di ogni livello e grado della Campania. Articolo 15 : Verifica Annuale Ogni anno viene convocato apposito Consiglio regionale sullo stato dell’Energia Solare in Campania con approvazione di documento finale da allegare al bilancio regionale sullo stato dell’Energia Solare nella regione. Art 16 : Norme transitorie Tutte le norme e disposizioni della Regione Campania vigenti in materia di energia vengono adeguate alla presente legge. Art. 17: Dichiarazione d’urgenza La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.