Dichiarazione precompilata redditi 2017 con detrazioni spese veterinarie: per usufruire della detrazione non è necessario conservare la ricetta basta lo scontrino parlante.
Sconti fiscali per chi ha animali in casa: i proprietari di cani e gatti, o altri animali domestici potranno ora ottenere detrazioni fiscali senza bisogno di ricetta e anche tramite le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, senza bisogno di conservare la ricetta medica. È sufficiente lo scontrino parlante. È quanto prevede una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate [1] diffusa stamane, di cui qui di seguito si riporta il comunicato stampa e il relativo testo.
Ma non prima aver ricordato che per le spese veterinarie e per l’acquisto dei medicinali per gli animali è prevista una detrazione de 19% sull’Irpef entro un limite minimo di spesa (franchigia) di 129,11 euro e un limite massimo di 387,34 euro (leggi la nostra guida sulle detrazioni per spese veterinarie).
Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata
Dal 1 gennaio 2016, infatti, la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari” che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Semplificazione e snellimento degli adempimenti, non è necessario l’obbligo di conservazione della ricetta
In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie
In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro [2].
Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti
La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
Le spese per le quali non scatta la detrazione
La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute.
RISOLUZIONE N. 24/E ROMA 27/02/2017
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Consulenza giuridica – detrazione spese veterinarie
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 1, comma 949, lettera a) della Legge Stabilità 2016 ha previsto l’ampliamento della platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN debbano provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016.
In base alla normativa sanitaria veterinaria, i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita diretta ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. n. 193 del 2006, possono effettuare anche la vendita di medicinali destinati agli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati, agli utilizzatori finali (vendita al dettaglio), senza bisogno di ulteriore autorizzazione (art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 193 del 2006 e nota del Ministero della Salute del 20/07/2006).
Nelle premesse del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2016 è stabilito che sono tenute alla trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, anche le strutture autorizzate alla «vendita al dettaglio dei medicinali veterinari» ai sensi del comma 2 dell’art. 70 del D.lgs. n. 193 del 2006.
A tal fine si chiede di sapere:
1)se siano detraibili spese ulteriori rispetto a quelle indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 2001, in particolare se si possono detrarre i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta (DM Salute del 23 novembre 1995) e quelli acquistabili presso i cosiddetti pet-shops, come gli antiparassitari e disinfestanti per uso esterno di cui all’art. 90 del D.lgs. n. 193 del 2006;
2)se, in analogia con quanto l’Agenzia delle Entrate ha affermato per gli integratori alimentari aduso umano (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 396/E del 2008), non siano detraibili le spese per l’acquisto di mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Associazione istante non fornisce nessuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del TUIR prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (Cfr. Decreto del Ministero delle Finanze 6 Giugno 2001, n. 289).
Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario (Cfr. circolare n. 207 del 2000), l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall’art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006 e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In particolare, in analogia con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari, non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.
Posta la normativa e la prassi sopra descritta, con riferimento ai quesiti sopra formulati si fa presente quanto segue.
Quesito 1.
Le spese relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino “parlante”. Quindi lo scontrino dovrà riportare, oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, per quanto concerne la natura di farmaco, questa è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. (Cfr. Ris. 218/2099, Circ. 40/E del 2009).
Resta inteso che se la struttura emette uno scontrino parlante per un bene che non è un farmaco tale spesa non è detraibile, in quanto la detrazione spetta esclusivamente per le spese relative ai farmaci veterinari così come definiti dal Dlgs n. 193 del 2006.
Per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari non è più necessaria la prescrizione medica ma solamente lo scontrino parlante, come precedentemente chiarito.
Non rileva invece il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, i farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).
Quesito 2.
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare (Cfr. Risoluzione n.396 del 2008).
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE Annibale Dodero (firmato digitalmente)
note
[1] Ag. Entrate. Risoluzione n. 24/E del 27/02/2017.
[2] Cfr. circolare n. 207 del 2000.