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Evasione fiscale: niente più condanna per fatto tenue e pena fino a 5 anni

Depenalizzazione reati tributari

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Retroattività della riforma del codice penale: archiviazione per chi commette reati tributari.
Si applica anche ai procedimenti già aperti e in corso (effetto retroattivo) e agli illeciti di natura fiscale la nuova riforma del codice penale [1] che prevede l’automatica archiviazione per tutti i reati caratterizzati da fatto tenue e pene entro un determinato limite (massimo 5 anni di reclusione o sanzioni pecuniarie).

Così, grazie al nuovo decreto legislativo, si salva dalla sicura condanna l’evasore fiscale che ha un procedimento in corso, che il giudice (sia pure la Cassazione) deve ancora decidere.

Ed ecco che, alla luce di questi principi, arriva una delle primissime sentenze fiscali sulla “depenalizzazione” (o meglio “causa di non punibilità”): ed è proprio la Suprema Corte a firmare, poche ore fa, l’ordinanza [2] che fa il punto sulla riforma concernente i reati minori entrata in vigore il 2 aprile scorso.

Risultato: l’evasore non sconta più la condanna se la pena massima prevista dalla legge non supera i cinque anni e sussistono la non importanza del fatto (cosiddetta “tenuità”) e la non abitualità del comportamento del reo (sebbene lo stesso potrebbe anche essersi macchiato, in passato, di altri reati di natura diversa).

Non solo: la riforma è retroattiva (perché le norme favorevoli al reo si applicano anche ai fatti passati [3]) e l’esenzione dalla pena può essere chiesta per i giudizi già in corso, inclusi quelli che pendono davanti alla Cassazione.

Ma attenzione: basta anche la mancanza di una sola delle condizioni previste dalla nuova norma perché il giudice condanni l’evasore [4].

In poche parole, spiega la Suprema Corte, il giudice deve rilevare se, sulla base dei due unici requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, sussiste un ulteriore indice che è la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Solo in questo caso l’evasore sfuggirà alla condanna.

[1] Art. 131 bis cod. pen. Introdotta dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015.

[2] Cass. sent. n. 15449 del 15.04.15.

[3] Art. 2, comma 4, cod. pen.

[4] In sentenza si legge che “l’art. 131-bis, comma 1 cod. pen. delinea preliminarmente il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, a eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all’articolo 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento”.