Nota dell'agenzia delle dogane e dei monopoli del 23 settembre 2015
Premessa.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 23 settembre 2015, ha fornito le indicazioni necessarie per la fruizione del rimborso sui consumi di gasolio per uso autotrazione, utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, specificando che la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2015.
Disponibilità del software e importo rimborsabile.
Attraverso la nota in esame, l'Agenzia comunica che, sul proprio sito Internet (www.agenziadogane.gov.it), è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2015.
Per i soggetti che non intendo avvalersi del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., l'Agenzia puntualizza che il contenuto della dichiarazione di consumo, presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
La misura del beneficio riconoscibile è indicata in euro 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante.
Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso.
La nota in commento specifica che hanno diritto ad usufruire del beneficio sopra descritto:
1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
3. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Per la fruizione dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, l'Agenzia chiarisce che:
• gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
• i soli esercenti l'attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.
Fattispecie escluse dall'agevolazione.
L'Agenzia evidenzia che l'art. 1, comma 233, della L. n. 190 del 2014, ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame, escludendo il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale ha l'obbligo di attestare che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli rientranti nell'indicata categoria Euro 0 o inferiore.
Invio telematico delle dichiarazioni.
La nota in esame indica le modalità tecniche ed operative per la trasmissione delle dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., specificando che gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Per la predisposizione dei file, relativi alle indicate dichiarazioni da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, l'Agenzia chiarisce che è possibile:
• utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul proprio sito internet, nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015"; oppure:
• fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul medesimo sito internet, nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015 - Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2015", per predisporre autonomamente i file da inviare.
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre.
Infine, l'Agenzia rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1 del 2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277 del 2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2017.
Passaggio di proprietà auto in Comune senza notaio: come cambia
Vendita di auto tra privati con autentica di firma in Comune: le modifiche con il documento unico di vendita al posto del certificato di proprietà.
Con l’abolizione del certificato di proprietà dell’auto in formato cartaceo (CDP) – frutto della riforma Madia sulla pubblica amministrazione [1] – e la sua trasformazione nel documento unico di circolazione (disponibile solo in formato online), cambiano le modalità con cui potrà essere effettuata la vendita dell’automobile, di seconda mano, tra privati direttamente in Comune (il cosiddetto passaggio di proprietà in Comune): un’attività che, da ormai 10 anni, è consentito fare senza il notaio e in modo autonomo.
Sino ad oggi il passaggio di proprietà tra privati è avvenuto in Comune mediante annotazione, sul certificato di proprietà dell’auto, della dichiarazione di vendita del venditore, la cui firma viene autenticata dal pubblico ufficiale del Comune stesso.
Con la messa online del certificato di proprietà, la firma del venditore dovrà essere apposta solo su supporto digitale : al suo posto ci sarà un documento virtuale, presente nei server Pra e consultabile dall’interessato via web digitando un codice presente sulla ricevuta datagli all’espletamento della pratica.
Fino a febbraio 2016 resterà in vita un sistema transitorio, di tipo misto: verrà cioè stampato un documento in fase di autentica della firma del venditore. Su di esso non dovrà essere apposta la firma ma semplicemente la marca da bollo, in attesa che il fisco perfezioni l’apposizione del bollo virtuale. Nelle autentiche presso notai e Comuni, fino a febbraio resteranno le attuali procedure seguite col Cdp cartaceo.
Come si fa un passaggio di proprietà auto
Il passaggio di proprietà dei veicoli usati consta di tre passaggi:
– Fase 1: la firma della dichiarazione di vendita da parte del venditore davanti a un notaio o un pubblico ufficiale (per es. al Comune) che la autentica
– Fase 2: la registrazione dell’atto di vendita al pubblico registro automobilistico (Pra), che emette un nuovo certificato di proprietà. Il Codice della strada stabilisce che tale operazione debba essere effettuata dall’acquirente, anche se nulla vieta che sia il venditore a provvedere, se gli resta in mano il certificato di proprietà.
– Fase 3: La comunicazione delle generalità del nuovo proprietario al Dipartimento trasporti terrestri (Dtt), la ex Motorizzazione, che stampa un tagliandino di aggiornamento della carta di circolazione.
Passaggio di proprietà anche in Comune
Dal 4 luglio, la legge [2] consente semplicemente di procedere all’autentica della firma del venditore non più solo dal notaio. Ci si può rivolgere anche agli uffici comunali e agli sportelli Sta (Sportello telematico dell’automobilista, cioè le sedi provinciali di Motorizzazione e Pra e le agenzie di pratiche auto specificamente abilitate, che per questo espongono l’apposita targa). Per l’autentica, nei comuni si pagano i diritti di segreteria (una decina di euro); negli Sta è gratis. Restano fermi tutti gli altri costi per la pratica (14,62 euro di imposta di bollo per l’autentica, più 75 euro circa tra emolumenti Pra per la trascrizione dell’atto di vendita, diritti per l’aggiornamento della carta di circolazione e imposte di bollo su queste operazioni). Per quanto riguarda i documenti, per l’acquirente basta autocertificare la residenza e il numero di codice fiscale. È consigliabile rivolgersi direttamente a uno Sta, in quanto esso è abilitato a espletare l’intera pratica (il comune può fare solo l’autentica, per cui il resto va comunque fatto in uno Sta).
La documentazione necessaria
In caso di acquisto di veicolo usato si deve procedere a registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione; il termine per non incorrere nella sanzione è di 60 giorni dalla data dell’atto di vendita.
I documenti da presentare presso uno degli sportelli telematici dell’automobilista sono:
– fotocopia di una documento di identità dell’acquirente;
– fotocopia della carta di circolazione;
– certificato di proprietà, utilizzato come nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore: come detto, questo documento non sarà più necessario a partire dall’entrata in vigore del nuovo regime;
– nota di presentazione Pra compilata (stampato in distribuzione gratuita presso gli Sta); è possibile utilizzare il retro del certificato di proprietà oppure il modello NP3C, in doppio originale, scaricabile dal sito internet dell’ACI o reperibile presso gli uffici del PRA e della Motorizzazione Civile;
– modello di richiesta di aggiornamento della Carta di circolazione alla Motorizzazione (cosiddetto modulo TT2119);
– se l’acquirente è un cittadino italiano nato all’estero occorre il certificato di cittadinanza;
– se l’acquirente è un cittadino straniero residente in Italia occorre un’autocertificazione comprovante la residenza in Italia o il certificato di residenza.
I cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità e il documento di identità in corso di validità.
La procedura
Come detto sopra, nel paragrafo “Come si fa un passaggio di proprietà auto“, il primo passaggio da compiere è quello di far firmare l’atto di vendita al precedente proprietario.
Chi vuole può sempre procedere all’autentica della firma dinnanzi al notaio; ma questa operazione non è obbligatoria e l’interessato può rivolgersi direttamente in Comune e dai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista (fra i quali sono compresi i funzionari del Dipartimento trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico), che sono tenuti a rilasciare l’autentica gratuitamente, salvo i diritti di segreteria, e nella stessa data della richiesta.
Il contribuente a questo punto si deve recare al Pubblico registro automobilistico (Pra) per pagare l’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e far registrare l’atto di vendita. All’importo della Ipt vanno aggiunti 29,24 euro per l’imposta di bollo (43,86 euro, se la vettura non ha il Certificato di proprietà) e 22,00 euro di emolumenti Pra.
A registrazione effettuata, il contribuente riceverà un nuovo Certificato di proprietà.