Ischia News ed Eventi - Decreto milleproroghe - Legge di conversione - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Decreto milleproroghe - Legge di conversione - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

ASCOM ISCHIA

News dalle Associazioni
Typography

Si informa che è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2016, la  Legge 25 febbraio 2016, n. 21 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Nel ricordare che il provvedimento è entrato in vigore il 27 febbraio scorso, si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1.  Proroga dei termini in materia economica e finanziaria (Art. 10).
Con l'inserimento del comma 1-bis, viene prorogato, da un anno a 18 mesi, il termine entro il quale devono insediarsi, ai fini della riforma del catasto, le commissioni censuarie previste dal D.Lgs. n. 198 del 2014. Pertanto il nuovo termine scadrà il 28 luglio 2016.
Il comma 2-ter recepisce, invece, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E dell'11 maggio 2015, in merito alla detrazione dell'Iva assolta dai beneficiari dei contributi pubblici.
Secondo la norma di interpretazione autentica, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, è ammessa la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi solo se il contribuente utilizza i medesimi acquisti per effettuare operazioni imponibili o ad esse assimilate (ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972).
Resta ferma la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi del citato art. 12 della L. n. 241 del 1990, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA
1.  Esclusione automatica da gare contratti pubblici (art. 7, comma 1 bis)
Per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, viene estesa fino al 31 luglio 2016 la possibilità per le stazioni appaltanti di escludere da alcune gare le offerte con una percentuale di ribasso superiore alla soglia dell'anomalia, come indicata dall'art. 86 del D.Lgs 163/12006.
2.  Commissario tratta ferroviaria Napoli Bari (art. 7, comma 9 bis)
Con alcune modifiche all'art. 1 del D.L. 133 del 2014, viene estesa fino al 30 settembre 2017 la durata delle attività del Commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, individuato, ora, nella figura dell'Amministratore Delegato di RFI rete Ferroviaria Italiana.
3.  Commissariamento Ferrovie del Sud Est (art. 7, comma 9 ter)
Viene esteso da 90 a 120 giorni il termine a disposizione del Commissario della Società Ferrovie del Sud Est per predisporre il piano di risanamento previsto dalla legge di stabilità per il 2016; si dispone, inoltre, che entro tale  termine non possano essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti di tale società.
4.  Revisione macchine agricole immatricolate (art. 7, comma 11 ter)
Con una modifica all'art. 111 del Codice della Strada, si prevede che a far data dal 30 giugno 2016, sia disposta la revisione obbligatoria delle macchine agricole immatricolate.
5.  Fondo veicoli Trasporto Pubblico Locale (art. 7, comma 11 quater)
Viene prorogata al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni, introdotte dall'art. 1, comma 866 della legge 208/2015 (stabilità 2016), relative all'istituzione di un fondo centrale, presso il Ministero dei Trasporti, per l'acquisto diretto, o tramite società specializzate, di veicoli per il trasporto pubblico locale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
1.  Sistri (Art. 8, comma 2)
Viene introdotta una disposizione che, modificando il comma 2 dell'articolo 8, dimezza l'importo delle sanzioni relative al sistema di tracciabilità dei rifiuti – Sistri, ancora vigenti. In particolare, le sanzioni che vengono dimezzate fino al 31 dicembre 2016 sono quelle per mancato pagamento del contributo annuale e quelle per omessa iscrizione. Viene specificato, inoltre, che tale riduzione resterà in vigore, comunque, non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa. Rispetto alle altre sanzioni operative per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico dei rifiuti, si ricorda che già nella precedente versione del decreto, le stesse sono state prorogate di un anno – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016  e che pertanto, fino a tale data, continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — i soli adempimenti e gli obblighi "cartacei" di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010.
2.  Disposizioni in materia di energia (Art. 3, commi da 2 a 2 quater)
In tema di energia, all'articolo 3,  recante "proroga di termini in materia di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico", sono state apportate le seguenti modifiche:
viene modificata la lettera b) del comma 2 prevedendo la revisione dell'attuale struttura degli oneri di sistema per tutti i consumatori finali di energia non domestici (non più solo imprese alimentate in alta tensione) tenendo conto dei diversi livelli di tensione e di una revisione della suddivisione del peso degli oneri di sistema tra componenti fisse e variabili. Pertanto i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali saranno  rideterminati dall'Autorità per l'energia anche in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia di cui all'art. 39 comma 3 del D.L. 83/2012;
viene aggiunto il comma 2-bis per introdurre un'ulteriore proroga dei termini di pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale di cui al D.M. 226/2011. Le proroghe sono differenziate a seconda dei raggruppamenti previsti all'Allegato 1 del provvedimento:
-          12 mesi per il 1° raggruppamento;
-          14 mesi per il 2° raggruppamento;
-          13 mesi per il 3°, 4° e 5° raggruppamento;
-          9 mesi per il 6° e 7° raggruppamento;
-          5 mesi per il 8° raggruppamento;
viene aggiunto il comma 2-ter al fine di modificare i compiti delle Regioni in caso i termini di pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas scadano senza alcun esito. In particolare viene previsto che la Regione assegni ulteriori sei mesi prima della nomina del commissario ad acta;
viene aggiunto il comma 2-quater al fine di prorogare al 31 dicembre 2016 (al posto del 31 dicembre 2013) l'obbligo per regioni e le province autonome di  attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di cui all'art.15 comma 2 del D.Lgs.vo 28/2011.
3.  Prevenzione incendi (Art. 4, comma 2-bis)
Viene differito al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto e che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei requisiti per l' ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. Interno del 16 marzo 2012 (G.U. 30.03.2012).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro – Contributo di licenziamento (art.2 quater)
E' prorogato per il 2016 il periodo nel quale il contributo di licenziamento, erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è dovuto per casi specifici, quali i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute  assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che garantiscano la  continuità  occupazionale  prevista  dai  contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Alle minori entrate, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
Proroga di termini in materie di competenza del ministero del lavoro e delle politiche sociali (Articolo 2 quater, c. 2)
Per quanto riguarda i contratti di solidarietà difensiva ex legge 863/1984 il decreto ha previsto che per l'anno 2016 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per le istanze dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 148/2016  viene aumentato del 10% fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo sociale dell'occupazione e formazione


LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
R.M. 3064 DEL 12.01.2016

Si segnala una interessante Risoluzione Ministeriale nella quale il MISE - in relazione ad un quesito di un Comune sugli orari del commercio itinerante - riafferma il principio che gli orari del commercio su area pubblica, essendo connessi all'uso di aree di proprietà pubblica, rientrano nella potestà dell'ente locale che vi deve provvedere in conformità ai principi generali stabiliti nel comma 13 dell'art.28 del D.Lgs. 114/1998 così come modificato dal comma 3 dell'art.70 del D.LGS.59/2010 nel testo che di seguito si riproduce.
13. Le Regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati Criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotto alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive. (comma così modificato dall'articolo 70, comma 3, d.lgs. n. 59 del 2010)]
Altre limitazioni temporali, sostiene il Ministero, non risponderebbero a criteri di equità. Nella fattispecie il Comune aveva chiesto se l'art.11l della L.R. Lombardia 6/2010 - che inibisce lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle ore notturne per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità del territorio - potesse considerarsi superato dalla legislazione sopravvenuta in materia di liberalizzazione degli orari.
La R.M. conferma i costanti orientamenti della scrivente Federazione in materia di regime orario delle attività di commercio su aree pubbliche che, dunque, non possono essere soggetti alla sola determinazione dell'esercente ma che, al contrario, rientrano nella sfera della potestà regolamentare dell'Ente Locale.

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO ATTUATIVO DELL'ART.3, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA.

E' stato pubblicato in GU del 26.2.2016, il decreto attuativo del comma 3 dell'art.3 della legge 6 agosto 2013 n.97 - che individua i requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione specifica per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico e che ne disciplina il procedimento di rilascio –  e che ha impegnato per l'intero anno il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo su una questione particolarmente rilevante per l'attività delle guide turistiche in Italia.
Pertanto dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorrono  i 12 mesi per l'emanazione, da parte delle Regini, del bando per il rilascio delle abilitazioni per i siti specifici alle guide turistiche già abilitate.