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Lavoratori prossimi alla pensione: come passare al part-time

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In tema di passaggio al part-time dei lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia si è prima avuto il DM 7 aprile 2016 e in seguito è intervenuta l’INPS con la circolare n. 90 del 26 maggio 2016.


I lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d’intesa con il datore di lavoro, ridurre l’orario del rapporto di lavoro (art. 1, c. 284, L. 208/2015). La trasformazione spetta a condizione che il lavoratore abbia maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Campo di applicazione
Il beneficio è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, compresi i non imprenditori (cioè i soggetti che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali).
Possono essere oggetto di trasformazione in rapporti part-time anche il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli, mentre non accedono al beneficio il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio.
Contribuzione figurativa
Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa (commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata), che viene accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento della procedura (che esaminiamo in seguito).
La stima del contributo IVS viene effettuata prendendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno (o sua frazione) non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. La retribuzione deve comprendere anche i ratei relativi alle gratifiche annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato: i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, infatti, spetterebbero al lavoratore se egli svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare.
Sulla retribuzione così determinata si applicata l’aliquota contributiva ordinaria.
Somma da corrispondere al lavoratore
Il datore di lavoro corrisponde mensilmente in busta paga al dipendente una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a suo carico, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetta a contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai fini della determinazione di tale somma, il datore di lavoro deve tener conto dell’onere contributivo che avrebbe sostenuto mantenendo il lavoratore in rapporto a tempo pieno a regime contributivo “ordinario”. Pertanto, a tal fine, il datore di lavoro deve determinare la contribuzione a suo carico:
– in misura piena, applicando l’aliquota IVS ordinaria anche se egli fruisce di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro;
– in misura ridotta quando sussiste un regime contributivo differenziato.
Per quantificare l’importo da erogare in busta paga, il datore di lavoro deve tenere conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro a tempo pieno. Resta fermo che se si verificano variazioni relative a tale assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad esempio per progressioni di carriera), si deve adeguare anche la misura del “bonus”.
Modifiche soggettive del rapporto di lavoro
In caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro, le conseguenze relative alla fruizione del bonus sono le seguenti:
Casistivìca    Bonus
Cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 c.c.) con passaggio del dipendente al cessionario    Bonus mantenuto: In tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto, che prosegue con il datore di lavoro cessionario
Trasferimento di azienda (da cedente a cessionario)    Bonus mantenuto: Il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112 c.c.)
Cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti e subentro di un nuovo appaltatore    Il bonus cessa: Anche se la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti prevede una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa, in quanto si costituisce un nuovo rapporto di lavoro con un diverso soggetto
Procedura per l’ammissione al beneficio
Stipula del contratto di lavoro: Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro part-time, il lavoratore deve richiedere all’INPS la certificazione idonea a comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito con¬tributivo e la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il con¬seguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Acquisita la certificazione, per poter accedere all’agevolazione, il datore di lavoro e il lavoratore devono stipulare un apposito contratto di riduzione dell’orario di lavoro (c.d. “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”), di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accogli¬mento della domanda da parte dell’INPS.
Nel contratto deve essere indicata la misura della riduzione dell’orario di lavoro, compresa tra il 40% e il 60%.
Richiesta di autorizzazione alla DTL.
Il datore di lavoro deve trasmettere il contratto alla DTL affinché essa rilasci – entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione – apposito provvedimento di autorizzazione. Se la DTL non si esprime entro i 5 giorni, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata (silenzio-assenso) e il datore di lavoro può presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’INPS.
Presentazione della domanda all’INPS.
Solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione della DTL (o trascorsi i 5 giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso), il datore di lavoro può inoltrare telematicamente la domanda all’INPS (tramite Mod. “PT-284”, reperibile sul sito www.inps.it all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, seguendo il percorso “servizi on line”/“per tipologia di utente”/“aziende, consulenti e professionisti”/“servizi per le aziende e consulenti”/“dichiarazioni di respons¬abilità del contribuente”).
Cessazione e revoca del beneficio
Il beneficio cessa:
– al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; oppure
– quando sono modificati i termini dell’accordo.
In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS e alla DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
L’istanza di revoca deve essere inoltrata dal datore di lavoro utilizzando la piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. Gli effetti dell’istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Gli effetti della revoca del beneficio decorrono dal momento in cui sono venuti a mancare i requisiti richiesti dalla legge (art. 1, c. 284, L. 208/2015). Dalla stessa data, il part-time perde la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi. Ne consegue che il datore di lavoro deve rettificare i dati relativi alle denunce retributive e contributive eventualmente già trasmessi.
Se il lavoratore che ha avuto accesso al part-time agevolato intraprende, per lo stesso periodo, un’altra attività lavorativa che comporta l’iscrizione all’AGO o a fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi (comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata), egli deve tempestivamente comunicarlo al proprio datore di lavoro. Questi, prima dell’inizio della nuova attività, deve comunicare all’INPS la revoca del beneficio e deve cessare l’erogazione della prevista somma in busta paga.