Frode commerciale se il proprietario del locale di ristorazione non specifica, nel menu, quali sono gli alimenti congelati.
Immaginiamo di andare in una pizzeria e di ordinare un piatto di patatine fritte o di attendere, in un ristorante, un bel trancio di pesce spada: sul menù non è specificato nulla per cui siamo sicuri della loro freschezza. E invece, poi, già al palato ci accorgiamo che si tratta di cibi surgelati.
Che succede in questi casi? Il ristoratore ci dice che è fatto notorio che, in una pizzeria, le patatine siano sempre dei prodotti congelati; e quanto al pesce, che quel giorno la pescheria era chiusa. Chi ha ragione?
Secondo la Cassazione [1] commette il reato di frode commerciale il proprietario del locale che non avvisa i clienti, già dal menù, della presenza di ingredienti congelati. Inutile scaricare le colpe sul cuoco e sulla delega, attribuita allo stesso, all’acquisto e utilizzo dei prodotti.
Il menù, sia del ristorante, della pizzeria o della paninoteca, deve essere dettagliato e riportare l’indicazione dei prodotti surgelati utilizzati per la preparazione di alcuni piatti.
È colpevole chi non indica, nella lista delle vivande posta sui tavoli, che determinati prodotti sono congelati. La legge impone «l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori».
Difatti, il menù «equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti».
Di conseguenza, «la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato)» permette di parlare, concludono i magistrati, di frode nell’esercizio del commercio.
Chi ha il sospetto di aver mangiato cibi surgelati, nonostante l’assenza di avvisi sul menù, può informare i Nas o i carabinieri che procederanno alle perquisizioni e, se rinverranno nei frigoriferi alimenti congelati procederanno a contestare il reato di frode alimentare al titolare del locale.
note
[1] Cass. sent. n. 6586/17 del 13.02.2017.
IVA 5% 2017: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su Basilico rosmarino salvia
Con la consulenza risoluzione n. 18/e del 14.02.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA del 5 per cento prevista dal n. 1- bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 633/72 per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”, anche ai seguenti prodotti:
- basilico, rosmarino e salvia surgelati;
- basilico oliato surgelato;
- origano a rametti o sgranato.
Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che per giungere alla corretta classificazione doganale dei prodotti in questione, l’Agenzia delle Dogane ha fatto riferimento alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, ha classificato basilico, rosmarino, salvia ed origano freschi o surgelati, nell’ambito del Capitolo 12 della Tariffa Doganale, “Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”.
Chiarisce l’Agenzia delle Dogane che “il fatto che questi prodotti siano surgelati non ne modifica la classificazione in quanto il procedimento tecnologico di surgelazione non altera le caratteristiche dei prodotti. Inoltre, anche il basilico surgelato con aggiunta di olio può essere classificato in tale voce, in quanto l’aggiunta di una piccola quantità d’olio di semi di girasole (massimo 3 %) non ha alcuna funzione di condimento, bensì serve come anti agglomerante ed ha lo scopo di mantenere disgregate le piccole foglie e serve a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sapore e colore”.
Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione dei prodotti in questione, si rileva che il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 % per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”.
Pertanto alle cessioni dei prodotti in questione (basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato; origano a rametti o sgranato), si renda applicabile l’aliquota IVA del 5 % secondo quanto previsto dalla voce n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972