Scatta il reato con l’aggravante per il furto di energia elettrica: punito con il carcere chi si allaccia alla rete Enel senza aver sottoscritto un contratto.
Si può essere considerati «ladri» se si ruba la luce? Sì, e l’utente che, mediante congegni che escludano il regolare funzionamento del contatore, riesce a utilizzare energia elettrica senza pagare alcunché rischia un procedimento penale. Secondo la giurisprudenza chi si allaccia abusivamente, dopo la stipula del contratto, al contatore dell’Enel, per procurarsi energia necessaria senza dover aumentare, in proporzione, le proprie “uscite”, con conseguente sottrazione della energia di pertinenza dell’ente, commette il reato di furto di energia elettrica [1].
Sul tema, è intervenuta, con due sentenze dell’anno scorso, la Corte di Appello di Bari. Una prima volta i giudici hanno chiarito che [2] integra il reato di furto e non quello di truffa, la condotta di chi sottrae energia elettrica mediante la manomissione del contatore alterando il sistema di misurazione dei consumi. Infatti, avendo la misurazione la funzione di individuare l’entità di energia trasferita all’utente e, quindi, di specificare il consenso dell’ente erogatore in termini corrispondenti, la condotta dell’agente prescinde dall’induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all’impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.
Nella seconda pronuncia [3], è stato detto che, per il ladro di energia elettrica, scatta il furto aggravato anche se questi non viene sorpreso a manomettere il contatore. L’indebita fruizione di un consumo, è circostanza che, già di per sé, implica l’aumento della pena. Nel caso di specie è stata condannata a un anno di reclusione e 200 euro di multa, una signora che si era allacciata alla rete elettrica Enel e ne aveva goduto, senza pagare alcuna bolletta. A detta dei giudici il furto si deve considerare aggravato per via della violenza sulle cose e dall’esposizione alla pubblica fede della corrente della luce. Si può sperare in una riduzione della pena se il colpevole è incensurato e se la condotta è stata posta in essere per un periodo limitato di tempo.
Il reato, si legge in sentenza, scatta in automatico nel momento stesso in cui avviene l’indebita fruizione di energia elettrica, con conseguente elusione degli importi non pagati, perché non registrati.
La condanna scatta a prescindere dal fatto che il colpevole venga sorpreso a manomettere il contatore della luce: basta il semplice fatto che questi abbia – senza averne diritto – usufruito di energia elettrica senza pagarla. Addirittura, secondo la pronuncia in commento, non rileva neanche il fatto che a manomettere il contatore sia stato il precedente titolare dell’appartamento o il vecchio inquilino: basta il semplice vantaggio dell’utilizzo della luce, ovviamente purché consapevole, per far scattare il procedimento penale.
Peraltro, secondo la Cassazione [3], per essere sottoposti ad arresto immediato ed obbligatorio – circostanza che presuppone lo stato di flagranza, ossia l’essere stati colti “con le mani nel sacco” – non è necessario che la polizia abbia sorpreso l’utente a manomettere il contatore o ad effettuare l’allaccio abusivo, ma basta il semplice furto d’energia e la finalità della condotta tesa all’impossessamento.
note
[1] Trib. Bari sent. n. 2384/2016.
[2] C. App. Palermo sent. n. 60/2016.
[3] C. App. Palermo sent. n. 4322/16 del 12.10.2016: « La configurabilità del reato di furto aggravato di energia elettrica non richiede la prova della manomissione del contatore, assumendo rilievo la sola circostanza che all’atto del controllo vi sia l’indebita fruizione di energia, con conseguente elusione degli importi non pagati, perché non registrati. Né ha rilievo l’eventuale manomissione commessa da precedenti detentori dell’immobile, posto che quel che rileva è l’effettivo utilizzo dell’energia, integrante il fatto della sottrazione e non che l’agente sia sorpreso nell’atto di manomettere il contatore dei consumi. Trattasi, invero, di circostanza che ha natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell’art. 59, comma 2, c.p., si comunica anche gli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa».
[4] Cass. sent. n. 42602/15.