Ischia News ed Eventi - Aicom News 96 - Posso pagare lo stipendio in contanti?

Aicom News 96 - Posso pagare lo stipendio in contanti?

News dalle Associazioni
Typography

Siamo ormai nell’era del digitale e quasi tutti fanno uso della tecnologia anche per quanto riguarda la gestione dei propri soldi.

Sono ormai diffusissimi i conti correnti online e la gestione via internet dei conti. Tuttavia ci sono ancora molte persone che restano affezionate al contante e che preferiscono essere pagate in contanti piuttosto che con altre modalità di accredito dello stipendio. L’azienda deve però essere accorta in quanto, di recente, la legge ha disposto il divieto di pagamento dello stipendio in contanti.

Si parla spesso di salario minimo, di salario legale o di salario di cittadinanza. Poco spesso, però, ci si chiede con quali modalità l’azienda può legittimamente pagare lo stipendio ai propri dipendenti.

Capita spesso che un lavoratore, particolarmente affezionato al contante, chieda al proprio datore di lavoro di essere pagato con questa modalità al posto dell’accredito sul conto corrente. In questi casi l’imprenditore si chiede: posso pagare lo stipendio in contanti? La risposta – è bene chiarirlo subito – è no. Ma andiamo per ordine.

In quali casi sorge l’obbligo di pagare lo stipendio?
In ogni rapporto di lavoro si assiste ad un accordo tra due parti in base al quale il lavoratore si impegna a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative rispettando le direttive, l’orario di lavoro e recandosi nella sede di lavoro stabilita nel contratto. Dal canto suo il datore di lavoro si impegna a pagare al lavoratore lo stipendio. Lo stipendio o retribuzione è dunque il principale impegno che l’azienda si assume nei confronti del dipendente nel momento in cui decide di assumerlo.

A quanto ammonta lo stipendio?
L’ammontare della retribuzione dipende da numerosi fattori. In generale, la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto dal lavoratore e deve permettere al dipendente di poter vivere dignitosamente con la sua famiglia [1].
Di solito le parti del rapporto di lavoro decidono di applicare al loro rapporto un contratto collettivo nazionale di lavoro. Si tratta dei contratti collettivi che vengono stipulati dai sindacati e dalle associazioni dei datori di lavoro. La scelta del contratto collettivo dipende essenzialmente dal settore nel quale l’azienda opera e dall’associazione a cui aderisce l’impresa. Per fare un esempio, un’industria metalmeccanica che aderisce a Federmeccanica applicherà ai propri rapporti di lavoro, sicuramente, il contratto collettivo nazionale per l’industria metalmeccanica sottoscritto da Federmeccanica e da Cgil-Cisl-Uil.
È il contratto collettivo nazionale di lavoro a stabilire il cosiddetto minimo contrattuale cioè lo stipendio minimo che l’azienda deve corrispondere al lavoratore. Il minimo contrattuale varia a seconda della categoria e del livello di inquadramento del dipendente. Per verificare qual è lo stipendio minimo cui il lavoratore ha diritto occorre dunque prendere il contratto collettivo di riferimento, andare alla voce relativa alla retribuzione e vedere quanto spetta al dipendente in base alla categoria (quadro, impiegato, operaio) e al livello di inquadramento (livello I, II, III, IV, e così via).
Lo stipendio non può essere inferiore al minimo contrattuale. Può, invece, essere più alto. Ciò avviene quando azienda e lavoratore si accordano, nel contratto di lavoro, per uno stipendio maggiore del minimo contrattuale stabilendo una somma aggiuntiva detta superminimo.

Quando deve essere pagato lo stipendio?
Lo stipendio viene pagato generalmente mensilmente ma non è la legge a stabilire la data precisa in cui l’azienda deve pagarlo. Bisognerà, anche sotto questo profilo, fare riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro. Alcuni contratti collettivi prevedono il pagamento il 27 del mese altri nei primi cinque giorni del mese.

Con quali modalità deve essere pagato lo stipendio?
La modalità senza dubbio più diffusa di pagamento dello stipendio è l’accredito sul conto corrente bancario intestato al lavoratore. L’azienda, al momento dell’assunzione, chiede al lavoratore di fornire una serie di dati tra cui l’IBAN che serve per poter procedere all’accredito dello stipendio e di tutte le altre somme connesse al rapporto di lavoro.
Fino all’1 luglio 2018, tuttavia, l’azienda poteva anche scegliere di pagare lo stipendio in contanti.
Spesso questa scelta veniva espressamente richiesta dal dipendente.
A partire dall’1 luglio 2018, tuttavia, vige un divieto assoluto di pagamento dello stipendio in contanti [2].
Dopo tale data i datori di lavoro o committenti debbono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge e cioè [3]:
1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. strumenti di pagamento elettronico;
3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4. emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Pagamento dello stipendio in banca
Gli stipendi di dipendenti e co.co.co possono essere pagati in contanti presso la banca dove il datore di lavoro/committente ha acceso un conto corrente ordinario (e quindi non necessariamente di tesoreria), nonché attraverso vaglia postale. Sono questi gli ultimi importanti chiarimenti, forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro [6]. La nota ribadisce che il divieto di pagamento in contanti riguarda solo gli importi erogati a titolo di retribuzione (ivi compresa l’indennità di trasferta o diaria), mentre sono esclusi i meri rimborsi o anticipi di spese sostenute in nome e per conto del datore di lavoro (ad esempio rimborsi a piè di lista in occasione delle trasferte).
Con riguardo al pagamento effettuato a mezzo assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato, l’Inl precisa che a suo parere in tale ambito rientri anche il pagamento a mezzo vaglia postale. In tale caso, specifica l’Istituto, è importante che, oltre al nome del beneficiario e alla clausola di non trasferibilità (per importi dai 1.000 euro in su), nella causale siano esplicitati i dati essenziali dell’operazione, quali il nome del datore di lavoro e del lavoratore, la data e l’importo dell’operazione, nonché il mese di riferimento della retribuzione.

Quali somme sono escluse dal divieto di pagamento in contanti?
Non tutte le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore rientrano nel divieto di pagamento in contanti. La legge, infatti, pone tale divieto con riferimento alla retribuzione ed ogni anticipo di essa.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che non rientrano nel divieto di pagamento in contanti i rimborsi spese, gli anticipi di cassa o le somme che vengono anticipate al dipendente per sostenere dei costi per conto del datore di lavoro [4].

Cosa rischia l’azienda che paga lo stipendio in contanti?
L’azienda che continua a pagare lo stipendio in contanti rischia l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Essendo una sanzione di natura amministrativa l’azienda potrà effettuare un pagamento in misura ridotta pari ad un terzo del massimo (1/3 di 5.000 euro = 1.666 euro) se paga entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione [5].

A quali rapporti di lavoro si applica il divieto?
Il divieto di pagare lo stipendio in contanti si applica ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e i rapporti di lavoro con colf, badanti e collaboratori domestici.
Devono ritenersi esclusi anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

note
[1] Articolo 36, Costituzione.
[2] Articolo 1, commi 910 e seguenti, della Legge n. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di stabilità per il 2018).
[3] Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota del 26 maggio 2018.
[4] Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota del 16 luglio 2018.
[5] Articolo 16 della Legge n. 689/1981.
[6] Ispettorato lavoro nota 7396 del 10 settembre 2018, in riferimento all’obbligo di tracciare i pagamenti delle retribuzioni in vigore dal 1° luglio scorso, introdotto dall’articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017.